Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un’attività che richiede precisione e specificità. Quando un’impugnazione manca di questi requisiti, il rischio concreto è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato era stato condannato per condotte caratterizzate da violenza e opposizione nei confronti di agenti di polizia durante l’esercizio delle loro funzioni. La Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione basandosi su una ricostruzione dettagliata dei fatti e su una valutazione negativa della personalità dell’imputato e della gravità del reato commesso.
Non soddisfatto della pronuncia, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, contestando sia l’accertamento delle sue responsabilità sia il trattamento sanzionatorio ricevuto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto l’impugnazione senza entrare nel merito della questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ragione principale risiede nella natura stessa dei motivi presentati: la Corte li ha giudicati generici, infondati e, soprattutto, una mera riproposizione di argomenti già ampiamente e puntualmente trattati e respinti dalla Corte d’Appello.
Perché un Ricorso Inammissibile deve avere Motivi Specifici?
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Per questo motivo, un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti rivolte direttamente alla sentenza che si contesta. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già esposte in appello; è necessario, invece, dimostrare dove e perché la Corte d’Appello ha sbagliato nel suo ragionamento giuridico.
Le Motivazioni
Nel dettaglio, la Corte ha fondato la sua decisione di inammissibilità su alcuni pilastri argomentativi:
1. Genericità delle Censure: I motivi del ricorso sono stati ritenuti affetti da “genericità” rispetto alla “puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti” operata dalla Corte d’Appello. La critica alla motivazione del giudice di secondo grado è stata giudicata palesemente infondata.
2. Mancanza di un Confronto Effettivo: Il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime questioni già affrontate in appello, senza un “confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito”. Questo approccio trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non consentita.
3. Insindacabilità delle Valutazioni di Merito: La Corte ha ricordato che le valutazioni di merito, se adeguatamente e logicamente motivate come nel caso di specie, non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Le doglianze, così come formulate, denunciavano solo “apparentemente un errore logico o giuridico”.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione è un monito importante: la redazione di un ricorso deve essere un’operazione chirurgica, mirata a colpire i vizi specifici della sentenza impugnata. Un’impugnazione generica o ripetitiva è destinata a essere dichiarata inammissibile. Le conseguenze pratiche di tale declaratoria non sono trascurabili. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. In sintesi, per accedere al giudizio di legittimità, non basta essere in disaccordo con una sentenza, ma è indispensabile dimostrare, con argomenti precisi e pertinenti, le ragioni giuridiche della sua presunta illegittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non criticavano specificamente la sentenza della Corte d’Appello e si limitavano a riproporre questioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità. Il suo compito non è riesaminare i fatti, ma verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36251 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36251 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 17367/25
Ritenuto che i motivi dedotti in merito all’accertamento delle condotte di reato ascritte al ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sull’attendibilità delle ricostruzione dei fatti da parte degli agenti operanti in punto di carattere violento ed oppositivo della condotta tenuta dall’imputato rispetto all’attività di ufficio dei predetti agenti ed in merito al trattamento sanzionatorio in considerazione del giudizio negativo sulla personalità dell’imputato e della gravità del fatto;
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, considerato che le invocate attenuanti generiche risultano essere già state concesse, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025
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