Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione Manca di Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non meramente ripetitivo. Il caso in questione ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile, offrendo spunti cruciali sui requisiti necessari per contestare efficacemente una sentenza di condanna per reati come il riciclaggio e la ricettazione.
I Fatti del Caso: Dal Riciclaggio all’Appello in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di riciclaggio di un’autovettura, provento di furto, e per ricettazione. Dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi principali: la presunta mancanza di prove sulla sua responsabilità penale per il riciclaggio, la mancanza di consapevolezza sulla provenienza illecita del bene e l’avvenuta prescrizione del reato di ricettazione.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giudicandoli tutti infondati e, nel complesso, tali da rendere l’impugnazione inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla struttura e sulla sostanza delle argomentazioni difensive.
La Mancanza di Specificità del Primo Motivo
Il primo motivo, relativo alla prova della responsabilità per il riciclaggio, è stato ritenuto privo di ‘concreta specificità’. La difesa, secondo la Corte, non ha individuato precisi vizi della sentenza impugnata, ma ha tentato di proporre una rilettura alternativa delle prove, un’operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con le motivazioni di quest’ultima, che aveva chiaramente argomentato sulla base di prove dichiarative riguardo la sostituzione delle targhe del veicolo rubato. Questo rende il ricorso inammissibile per genericità.
La Reiterazione del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo, incentrato sulla presunta assenza di consapevolezza della provenienza illecita dell’auto, è stato giudicato ‘manifestamente infondato e meramente reiterativo’. La Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica e congruente, basata su elementi di prova che rendevano evidente l’origine furtiva del veicolo. Riproporre la stessa doglianza senza nuovi e specifici argomenti non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.
L’Errore di Diritto sulla Prescrizione
Infine, il motivo relativo alla prescrizione del reato di ricettazione è stato considerato ‘manifestamente infondato in diritto’. La difesa aveva omesso di considerare un elemento decisivo: la recidiva qualificata, contestata e valutata dai giudici di merito. Tale circostanza ha l’effetto di prolungare notevolmente i termini di prescrizione, portandoli nel caso specifico a 22 anni, 2 mesi e 20 giorni dalla data del fatto, un periodo di tempo non ancora trascorso.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo, un ricorso non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice precedente, ma deve indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti. La mancanza di correlazione tra i motivi di ricorso e le argomentazioni della sentenza impugnata trasforma l’impugnazione in un atto generico, destinato a essere dichiarato inammissibile. L’ordinanza sottolinea come la difesa non possa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, pena l’invalidità del ricorso stesso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia serve da monito per la redazione degli atti di impugnazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano formulati in modo specifico, puntuale e critico rispetto alla decisione che si intende contestare. Non è sufficiente riproporre le tesi difensive già esposte nei gradi precedenti; è necessario ‘smontare’ la motivazione del giudice d’appello, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Inoltre, è fondamentale un’accurata analisi di tutti gli aspetti giuridici del caso, come il calcolo dei termini di prescrizione, che deve tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, inclusa la recidiva. In caso contrario, il rischio è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano privi di specificità, si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e contenevano un errore di diritto sul calcolo della prescrizione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che l’argomentazione è troppo generica e non riesce a individuare un errore preciso (di fatto o di diritto) nella sentenza che si contesta. In pratica, invece di criticare un punto specifico della motivazione del giudice, si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, cosa non permessa in Cassazione.
In che modo la recidiva qualificata ha influito sul calcolo della prescrizione nel caso di specie?
La recidiva qualificata, contestata e riconosciuta all’imputato, ha avuto l’effetto di estendere notevolmente il termine di prescrizione per il reato di ricettazione, portandolo a 22 anni, 2 mesi e 20 giorni. Questo ha reso infondata la pretesa della difesa secondo cui il reato si fosse già estinto per il decorso del tempo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7496 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE:: APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricOrso proposto nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il delitto di riciclaggio di autovettura, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti nel merito;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 2 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte argomenta in ordine alla prova dichiarativa della condotta di sostituzione delle targhe del veicolo provento di furto);
che manifestamente infondato e meramente reiterativo del motivo di gravame respinto con puntuale e congrua motivazione, deve ritenersi anche il secondo motivo, speso in punto di consapevolezza della provenienza da delitto della res furtiva, atteso che anche sul punto la Corte territoriale ha accompagnato la decisione con logica e congruente argomentazione, fondata su evidenze non revocabili in dubbio circa la evidenza della illecita provenienza della vettura in possesso;
che, infine, manifestamente infondato in diritto è anche l’ultimo motivo, atto a contestare la decisione della Corte di ritenere non prescritto il reato di ricettazione contestato al capo C; la difesa non tiene infatti conto della recidiva qualificata, contestata ed apprezzata (in giudizio di bilanciamento per equivalenza) dai giudici di merito, che porta il termine di prescrizione ad anni 22, mesi 2 e giorni 20 dalla data del fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle . spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.