Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per essere valido, un ricorso deve contenere motivi specifici e non limitarsi a censure generiche. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, confermando la condanna di un individuo per la violazione del foglio di via obbligatorio e aggiungendo la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione offre spunti importanti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per la contravvenzione prevista dall’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 159/2011. L’imputato era stato ritenuto responsabile di non aver rispettato le prescrizioni di un foglio di via obbligatorio, un provvedimento che gli imponeva di non fare ritorno nel comune di Bologna.
La condanna, inizialmente pronunciata dal tribunale di primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. La pena inflitta, tenuto conto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, era stata fissata in un mese e dieci giorni di arresto. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Inammissibilità
Nel suo ricorso, l’imputato ha lamentato una violazione di legge e vizi della motivazione, sostenendo in sostanza l’illegittimità del foglio di via obbligatorio che stava alla base della condanna. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, le argomentazioni presentate erano del tutto prive della necessaria specificità.
Il punto cruciale, come evidenziato dai giudici, è che le censure mosse dal ricorrente erano o assolutamente generiche o, comunque, non si confrontavano minimamente con le precise argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. In particolare, la sentenza di secondo grado aveva fornito una motivazione dettagliata riguardo all’individuazione del luogo di effettiva residenza dell’imputato, un elemento fondamentale per valutare la legittimità del foglio di via. Il ricorso, invece, ha ignorato completamente tale motivazione, rendendo le critiche astratte e inefficaci. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio secondo cui un’impugnazione non può consistere in una mera riproposizione di argomenti generici, ma deve costituire una critica puntuale e ragionata del provvedimento che si intende contestare. Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto analizzare le ragioni esposte dalla Corte d’Appello riguardo alla sua residenza e spiegare perché, a suo avviso, tali ragioni erano errate in fatto o in diritto.
Non facendolo, ha presentato un ricorso che non assolveva alla sua funzione, trasformandosi in un atto incapace di innescare una revisione critica della decisione impugnata. La mancanza di specificità dei motivi è un vizio procedurale grave che impedisce al giudice dell’impugnazione di esaminare il merito della questione. La dichiarazione di inammissibilità è stata, pertanto, la conseguenza diretta di questa carenza strutturale dell’atto di appello, con l’ulteriore condanna del ricorrente al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Per gli avvocati, ciò significa che non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore, ma è indispensabile ‘smontare’ pezzo per pezzo la motivazione del giudice precedente, evidenziandone le contraddizioni, le lacune o le violazioni di legge in modo chiaro e pertinente.
Per i cittadini, la decisione sottolinea come il diritto a impugnare una sentenza sia subordinato al rispetto di regole precise, finalizzate a garantire la serietà e l’efficienza del sistema giudiziario. Un ricorso presentato in modo superficiale o generico non solo non avrà successo, ma comporterà anche conseguenze economiche negative, come il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contestavano in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata, in particolare quelle relative all’individuazione del luogo di effettiva residenza del ricorrente.
Qual era il reato per cui l’individuo era stato condannato?
L’individuo era stato condannato per la contravvenzione di cui all’art. 76, comma 3, del d.lgs. 159/2011, ossia per aver violato un foglio di via obbligatorio che gli impediva di tornare in un determinato comune.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della sua colpa nell’aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1327 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1327 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BOLOGNA il 11/01/1996
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Bologna in data 19 marzo 2021.
RILEVATO
che il ricorrente, denunziando violazione di legúe e vizi della motivazione, muove censure prive della dovuta specificità, poiché le stesse, laddove non assolutamente generiche, affermano l’illegittimità del foglio di via obbligatorio di cui al capo di imputazione, minimamente misurarsi con le risposte motivazionali in ordine all’individuazione del luogo di effettiva residenza, come puntualmente rappresentate nella sentenza impugnate (pagg. 2 e 3);
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.