Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 7463  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CREMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo li.inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la deci Tribunale di Mantova, che aveva riconosciuto la responsabilità dì NOME COGNOME in al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., condannandolo alla p e mesi 4 di reclusione, oltre ad C 618 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che svolge due motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia vizi della motivazione, per avere la Corte di appello c sufficienti le mere valutazioni operate dalla polizia giudiziaria nell’identificazione reato, ritenendo ininfluente la videoregistrazione prodotta dalla persona offesa ma ac atti del G.U.P. solo dopo la richiesta e l’ammissione del rito abbreviato, e quindi, i Secondo il ricorrente, invece, la sentenza impugnata non si è confrontata con le dell’appellante circa la scarsa chiarezza dei soli fotogrammi estrapolati dal videofil
2.2. Il secondo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della mo quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Erroneamente la Corte dì a affermato che il Giudice di primo grado avesse tenuto conto le deduzioni difen evidenziavano la modestia del danno.
3.11 difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva, con cui evidenzia invocato l’assoluzione per insufficienza della prova fin dal giudizio di primo grado, l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per genericità, per omesso confr ragioni della decisione.
2.Invero, la Corte di appello ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabi costituito dalla circostanza che, quando è stato chiesto e ammesso il rito abbrevi comunque presenti nel fascicolo processuale, unitamente alla comunicazione di notizia dei Carabinieri della stazione di Mantova del 07 dicembre 2019, i rilievi fotografic DVD consegNOME dalla persona offesa, contenente il filmato della videocamera di sorve sia il riconoscimento effettuato, sulla base di quei rilievi, dalla polizia giudiz individuato l’imputato come la persona raffigurata nelle immagini estrapolate da depositato solo successivamente.
2.1. Ebbene, la doglianza del ricorrente si è concentrata sulla tardiva allegazione del confrontarsi con la ratio decidendi incentrata sulla presenza in atti di foto estrapolate filmato e sul riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria. Tale fatto rende in ricorso giacché, per giurisprudenza consolidata, manca di specificità il ricorso per ca si limiti alla critica di una sola delle diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Cass., n. 2754 del 6/1 272448; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv 250972).
3.Parimenti infondato il secondo motivo: il giudice di merito ha spiegato (con motivazione logic e coerente) le ragioni del mancato riconoscimento del beneficio, correlato alla presenza di numerosi e specifici precedenti penali a carico dell’imputato e all’assenza di circostan positivamente valutabili.
3.1. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché si contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nel 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusion (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), la valutazione della Corte di appel è conforme all’orientamento costante di questa Corte, a tenore del quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conver con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessi della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato ( 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; conf. Cass. n. 32872 del 2022, Rv. 283489). 3.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l’assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e il curriculum crim dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa ernerge,nti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giu 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
9osì deciso in Roma, addì 10 gennaio 2024
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIC NE PENALE