Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai dettagli e alla sostanza delle argomentazioni. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo caso, riguardante una condanna per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e danneggiamento, evidenzia l’importanza fondamentale di confrontarsi in modo critico e puntuale con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare.
I Fatti del Caso: La Condanna in Appello
Un individuo, già condannato per reati contro la persona e il patrimonio, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. La condanna era stata emessa per i delitti previsti dagli articoli 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 635 (danneggiamento) del codice penale.
Le Ragioni del Ricorso: I Punti Contestati dall’Imputato
L’appellante basava il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Omessa esclusione della recidiva: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non escludere l’aggravante della recidiva.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
3. Eccessività della sanzione: Si riteneva la pena inflitta sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione critica di ciascun motivo presentato, evidenziandone le carenze strutturali e argomentative.
Il Primo Motivo: La Mancanza di Specificità sulla Recidiva
Il primo motivo è stato giudicato ‘privo di specificità’. La Corte ha osservato che la difesa non si era confrontata adeguatamente con le argomentazioni ‘corrette e non illogiche’ del giudice di merito. La sentenza d’appello, infatti, aveva spiegato come la commissione dei reati fosse ‘sintomatica di una ingravescente pericolosità e di una marcata volontà a delinquere’. Il ricorso, invece di contestare questo punto specifico, si è limitato a una critica generica, risultando così inefficace.
Il Secondo e Terzo Motivo: Argomenti Ripetitivi e Già Valutati
Anche il secondo e il terzo motivo, relativi alle attenuanti generiche e all’eccessività della pena, sono stati considerati inammissibili. La Cassazione li ha definiti ‘riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese’ nel giudizio di appello. La Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione sottolineando ‘l’assenza di elementi valutabili a favore del ricorrente’ e la ‘congruità della pena’, calcolata tenendo conto di tutti gli aspetti del caso concreto. Riproporre le stesse questioni senza nuovi e specifici argomenti non è sufficiente per ottenere una revisione in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha chiarito che un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte nei gradi di merito. È necessario che i motivi di ricorso contengano una critica puntuale e specifica delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, dimostrando perché esse sarebbero errate in diritto o viziate da illogicità manifesta. Nel caso di specie, il ricorso è stato considerato un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La mancanza di un confronto diretto e specifico con la motivazione della sentenza d’appello ha reso i motivi presentati astratti e generici, determinandone inevitabilmente l’inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’arte che richiede precisione tecnica e capacità argomentativa. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è essenziale articolare motivi di ricorso specifici, che identifichino con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della decisione impugnata. In assenza di tale specificità, il rischio di una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, è molto elevato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi di specificità, non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata e riproponevano censure già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Qual è stata la valutazione della Corte riguardo alla richiesta di escludere la recidiva?
La Corte ha ritenuto il motivo sulla recidiva privo di specificità, in quanto non contestava validamente il ragionamento del giudice di merito, il quale aveva giustificato la recidiva sulla base della crescente pericolosità sociale e della volontà di delinquere dell’imputato.
Cosa ha deciso la Corte riguardo alle attenuanti generiche e all’eccessività della pena?
La Corte ha stabilito che questi motivi erano una mera riproduzione di questioni già valutate e respinte. La sentenza d’appello aveva già motivato adeguatamente sia la mancata concessione delle attenuanti, per l’assenza di elementi positivi a favore del ricorrente, sia la congruità della pena inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35319 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35319 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 16175/25 Sentiero
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 635 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito là dove si rappresenta che la commissione dei reati in parola è sintomatica di una íngravescente pericolosità e di una marcata volontà a delinquere (v. p. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato che, altresì, il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la eccessività del trattamento sanzioNOMErio sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito dal momento che la sentenza sottolinea l’assenza di elementi valutabile a favore del ricorrente , nonché la congruità della pena, computata tenuto conto di tutti gli elementi valutati nel caso concreto (v. p. 6 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025