Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Estorsione e Usura
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi che non rispettano i rigorosi criteri di ammissibilità. Quando un imputato decide di portare il proprio caso davanti alla Suprema Corte, deve presentare motivi specifici e non limitarsi a ripetere argomentazioni già valutate. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, come vedremo in questa analisi.
I Fatti del Processo
Il caso origina da un ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di estorsione e usura. La difesa dell’imputato ha sollevato tre motivi di ricorso. I primi due contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla condanna per estorsione, avvenuta tramite minaccia implicita, e per l’accordo usurario. Il terzo motivo, invece, lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sostenendo che il pregiudizio economico causato fosse minimo.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i primi due motivi e li ha rapidamente liquidati come generici. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni della difesa non erano altro che una pedissequa reiterazione di quanto già esposto e rigettato dalla Corte d’Appello. Invece di formulare una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza di secondo grado, il ricorrente si è limitato a riproporre la stessa linea difensiva.
Inoltre, la Corte ha evidenziato la presenza di una “doppia conforme”, ovvero due sentenze di merito (primo grado e appello) che erano giunte alla stessa conclusione. In questi casi, la possibilità di contestare la motivazione in Cassazione è molto limitata: non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti, ma è necessario dimostrare un palese travisamento della prova, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
La Questione dell’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità
Anche il terzo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La difesa chiedeva l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, riservata ai casi in cui il danno patrimoniale è di “speciale tenuità”. La Corte d’Appello aveva negato tale attenuante valorizzando l’entità degli importi, quantificati in “alcune migliaia di euro”.
La Cassazione ha confermato questa valutazione, richiamando un proprio precedente orientamento. Per riconoscere questa attenuante, il pregiudizio economico deve essere “lievissimo”, ovvero di valore pressoché “irrisorio”. Un danno di migliaia di euro non rientra in questa categoria. La Corte ha inoltre precisato che, per questa valutazione, non rileva la capacità economica della persona offesa di sopportare la perdita, ma solo il valore oggettivo del danno causato dal reato.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Le motivazioni principali risiedono nella genericità e nella natura ripetitiva dei primi due motivi, che non assolvevano alla funzione di critica specifica della sentenza impugnata. In presenza di una “doppia conforme”, il ricorso si trasformava in un inammissibile tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato perché la richiesta di applicazione dell’attenuante si scontrava con la consolidata interpretazione giurisprudenziale, che richiede un danno di entità quasi insignificante, ben diverso da quello accertato nel processo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione consolida due principi fondamentali per chi intende adire la Corte di Cassazione. In primo luogo, il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni d’appello, ma deve contenere una critica puntuale e specifica alle ragioni esposte nella sentenza impugnata. In secondo luogo, l’attenuante del danno di speciale tenuità ha un ambito di applicazione molto ristretto e non può essere invocata per danni economici di una certa consistenza, come quelli quantificabili in migliaia di euro. La conseguenza di un ricorso che ignora questi principi è non solo la sua inammissibilità, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che l’attenuante del danno di “speciale tenuità” non si applica per “alcune migliaia di euro”?
Significa che tale attenuante richiede un pregiudizio economico “lievissimo”, ossia di valore quasi irrisorio. Un danno quantificato in migliaia di euro non è considerato tale, indipendentemente dalla capacità economica della vittima di sopportare tale perdita.
In che modo la “doppia conforme” limita la possibilità di ricorso in Cassazione?
In presenza di due sentenze conformi (primo grado e appello), un ricorso per vizio di motivazione è inammissibile se si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, a meno che non si dimostri un evidente e indiscutibile travisamento della prova da parte dei giudici di merito.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35067 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35067  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge ai sensi dell’ art. 606 lett. e) cod. proc.pen., in merito ai reati di estorsio usura, sono generici perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di meri (si vedano in particolare pagg. 8-11 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di Appello ha ritenuto sussistente l’estorsione ai danni della p.o. in presenza di una minaccia implicita, e l’accordo usurario), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
i motivi, inoltre, in presenza di una “doppia conforme”, sotto forma di vizio motivazione propongono, inammissibilmente, una ricostruzione alternativa della vicenda in esame, in assenza  di  travisamenti probatori;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., non è consentito dalla legge sede di legittimità ed è manifestamente infondato avendo la Corte di merito, a tal fine, pertinentemente valorizzato “l’entità degli importi, dell’ordine di alcune migliaia di eur e sul punto si deve ricordare che il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli ch persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (Sez. 2, n.5049 del 22/12/2020, Rv. 280615);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12/09/2025