Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4236 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria il Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23 comma 8 D.L. 137/202
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Udine che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reat ricettazione e per la detenzione ai fini di vendita di prodotti industriali recanti marchi co
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione fondato sui seguenti motivi:
violazione di norma processuale (articolo 178 comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione all’art 420 ter c.p.p.) con conseguente nullità del processo per il rigetto dell’istanza di rin impedimento del difensore (art. 606 lett. c) c.p.p.);
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per la mancata sospension del procedimento di primo grado con messa alla prova ex art.168 bis comma 4 c.p.p. (art. 606 lett. c) c.p.p.);
insussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo dei reati in contestazione (art. 606 b) c. p. p.);
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla revoca sospensione condizionale della pena concessa in precedenti sentenze di condanna (art. 606 lett. e) c.p.p.).
Con memoria inviata via PEC il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha richiamato conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, chiedendone l’accoglimento. Nel sen dell’accogliento del primo, secondo e quarto motivo di ricorso, con conseguente annullamento della sentenza, si è espresso anche il Sostituto Procuratore Generale nella memoria con conclusioni inviata per PEC.
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi generici ovvero non consentit ancora, manifestamente infondati.
3.1 Generico, in quanto aspecifico, è il primo motivo di ricorso. Esso si concentra su fondatezza dell’istanza di differimento per legittimo impedimento ma non si cura di esaminare confrontarsi con l’ulteriore profilo posto a base del rigetto dell’istanza da parte del giu Tribunale di Udine. Questi aveva infatti evidenziato che “l’istanza risultava del tutto care in ordine al riscontro sulla tempestività”, profilo da solo sufficiente a giustificare il ri richiesta ex art. 420 bis c.p.p. (sul punto, ex multis, Sez. 6, n. 17595 del 04/04/2013 RAGIONE_SOCIALE, Rv. 255137 – 01; Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014 RAGIONE_SOCIALE ed altro Rv. 260579 – 01;Sez 2, n. 20693 del 12/05/2010 COGNOME Rv. 247548 – 01, ove peraltro veniva ritenuta intempestiva l’istanza di rinvio presentata soltanto il giorno precedente quello d’udienza, pur notificazione dell’avviso concernente l’impegno professionale concorrente risaliva a diversi gi prima -nel caso corrente la richiesta, formulata appena due giorni prima dell’udienz concerneva un concorrente impegno professionale di cui il difensore aveva avuto notizia da mesi). Tuttavia, né nell’atto di appello né nel ricorso in Cassazione si fa riferimento aspetto. Ciò condanna il motivo, in parte qua, all’inammissibilità per genericità.
3.2 D secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In linea teorica ed in armonia con i principi illustrati nella sentenza della Corte Costitu n. 174 del 2022 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione lim l’art.168-bis.4 c.p.- nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 1, lettera b) c.p.p., con RAGIONE_SOCIALE reati per i quali tale istituto sia già stato applicato) è ben l’applicazione dell’istituto invocato anche nella ricorrenza di una pluralità di reati, qua siano unificati dal vincolo della continuazione. Tuttavia, tale premessa non sussiste nel concreto. Infatti, Il vincolo ideologico tra i reati indicati dalla difesa è stato escluso tan che in secondo grado sulla base di una valutazione del fatto, per definizione sottratta al v di legittimità quando motivata, non contraddittoria e non manifestamente illogica. Si trat condizioni che certamente non ricorrono nel caso concreto, alla luce della adeguatezza dell valutazione espressa in motivazione, secondo cui l’arco temporale tra le condotte (un anno unitamente ai plurimi precedenti penali specifici depongono per “l’ipotesi del generico inten
vivere con il provento dei reati” (pg.6 della sentenza d’appello) piuttosto che di una uni deliberazione delittuosa avvenuta in un confuso e non determinabile passato.
3.3 II terzo motivo di ricorso, che evoca una violazione di legge in relazione all’applicaz delle norme incriminatrici del caso, è totalmente generico, risolvendosi in due frasi di stile di reale contenuto di critica argomentata della decisione impugnata. Lungi dal delineare effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il g responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito ch valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere a contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta de del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostru giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilie profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fatt astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibili enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, inve operazione prettamente riservata al giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023 Gallone Rv. 284600). Con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari prof l’approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell’affermare la penale responsabi dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risol nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento d decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compend probatorio. Si tratta tuttavia di valutazione inerenti al fatto, pertanto sottratte al sin questa Corte (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.4 Infine, in relazione all’ultimo motivo, v’è carenza d’interesse ad impugnare, alla luce d affermazione contenuta nel ricorso, secondo cui le pene in relazione alle quali è stata dispo la revoca della sospensione condizionale sono già state scontate con affidamento in prova.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 ottobre 2023 Il Co sigliere r latore GLYPH
La Presidente