Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Considerato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME, ella pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro seimila di multa, per il reato di cui agli artt. 2 7 I. 895 del 1967, disponendo la devoluzione dell’arma in sequestro, TARGA_VEICOLO, alla Direzione di Artiglieria territorialmente competente e confermando nel resto.
Reputato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (nullità della sentenza per mancanza assoluta, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, con riferimento all’omessa valutazione in ordine a quanto precisato relativamente alla riduzione di pena, nonché all’omessa risposta alle specifiche doglianze contenute nell’atto di appello e dotate del requisito della decisività primo motivo; nullità della sentenza per mancanza assoluta, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, con riferimento all’omessa valutazione in ordine a quanto precisato relativamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché all’omessa risposta alle specifiche doglianze contenute nell’atto di appello e dotate del requisito della decisività -secondo motivo) sono inammissibili in quanto si devolvono, senza specifica critica, doglianze riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con corret argomenti giuridici dal giudice di merito.
Rilevato, altresì, che tali doglianze sono relative al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, sia in merito al discostamento della pena dal minimo edittale (cfr. p. 5 dove si sottolinea che l’imputato, sottoposto agli arres domiciliari, ospitava nella propria abitazione soggetti non autc rizzati e risultava i possesso di sostanza stupefacente, oltre che dell’arma di cui al capo di imputazione, con il colpo in canna, risultata già utilizzata in altro episodi criminoso), sia in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. p. 4 ove si evidenzia, in modo ineccepibile, l’irrilevanza della spontanea consegna dell’arma e dell’ammissione dell’addebito per il giudizio ex art. 62-bis cod. pen., considerate, rispettivamente, l’evidenza della prova e la preannunciata perquisizione domiciliare).
Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente