Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una semplice ripetizione di quanto già discusso nei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto se non rispetta questi criteri, specialmente quando si toccano temi come lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto.
Il Contesto del Caso: Un Appello Respinto
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, condannato nel merito, si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento dello stato di necessità e la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Corte d’Appello aveva già esaminato approfonditamente le prove, concludendo che non vi fossero elementi sufficienti per accogliere le tesi difensive. In particolare, le circostanze di fatto che avrebbero dovuto costituire il fondamento dello stato di necessità non erano state adeguatamente comprovate.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, bollandoli come inammissibili per una serie di ragioni precise che toccano il cuore della funzione stessa del giudizio di legittimità.
La Genericità dei Motivi e lo Stato di Necessità
Il primo punto critico sollevato dai giudici è stata la genericità e la manifesta infondatezza del ricorso. I motivi presentati dall’imputato non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte, in modo logicamente ineccepibile, dalla Corte d’Appello. Il ricorso si configurava come una proposizione meramente assertiva, incapace di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Poiché la Corte d’Appello aveva già valutato in modo coerente le prove, escludendo lo stato di necessità per mancanza di riscontri, non era possibile in sede di legittimità rimettere in discussione tale ricostruzione fattuale.
La Richiesta di Non Punibilità (Art. 131-bis c.p.)
Anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) è stato giudicato inammissibile. La Corte ha spiegato che, anche in questo caso, la richiesta dell’imputato mirava a ottenere una diversa valutazione dei fatti, della condotta e della sua volontà, un’operazione preclusa al giudice di legittimità, specialmente di fronte a una motivazione del giudice di merito non manifestamente illogica o carente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici delle fasi precedenti. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali.
Un ricorso inammissibile è tale proprio quando tenta di forzare questi limiti, chiedendo alla Corte di fare ciò che non le compete: una nuova analisi delle prove. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici perché non indicavano specifiche violazioni di legge o vizi logici nella sentenza d’appello, ma si limitavano a contestare l’esito della valutazione probatoria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione. È inutile e controproducente limitarsi a ripetere le stesse difese già respinte. Il ricorso deve invece concentrarsi su critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice d’appello avrebbe errato nell’applicare la legge o avrebbe ragionato in modo palesemente illogico. In mancanza di tali elementi, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, manifestamente infondati o si limitano a riproporre questioni di fatto già valutate nei precedenti gradi di giudizio, senza contestare specificamente la logicità o la correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
Perché la difesa basata sullo ‘stato di necessità’ è stata respinta in questo caso?
La difesa è stata respinta perché le circostanze di fatto che ne costituivano il fondamento non erano state comprovate dall’imputato. La Corte d’Appello aveva già escluso la ricorrenza di tale scriminante con una motivazione ritenuta logica e ineccepibile, e la Cassazione non può riesaminare tale valutazione di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la condotta dell’imputato per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti riguardanti la condotta e la volontà dell’imputato al fine di applicare l’art. 131-bis c.p. Questo tipo di valutazione rientra nel giudizio di merito, precluso alla Corte di legittimità, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica o carente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1103 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1103 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MACERATA il 29/12/1948
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie escludendo la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall’imputato sul rilievo che le circostanze di fatto che ne costituivano il fondamento non erano state comprovate. Si tratta, pertanto, di valutazioni in fatto, relative alla ricostruzione della condotta materiale, non suscettibili di rivalutazione in questa sede, perché logicamente valutate.
Anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è diretto a sollecitare alla Corte legittimità, in presenza della motivazione non manifestamente illogica ovvero carente, la diversa valutazione in fatto sulla condotta di reato e sulla consapevolezza a volontà dell’imputato di violare le prescrizioni impostegli.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023