Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla specificità dei motivi. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché le censure mosse alla sentenza di secondo grado erano state formulate in modo troppo generico. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’onere che grava sul ricorrente di articolare doglianze precise e pertinenti.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in Corte d’Appello per reati previsti dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990), ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Un presunto vizio di motivazione e violazione di legge riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. La mancata riqualificazione del reato in una fattispecie di minore gravità (art. 73, comma 5), ritenuta più adeguata al caso concreto.
In sostanza, la difesa contestava sia il fondamento della condanna sia la sua qualificazione giuridica, chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare la decisione dei giudici di merito.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su principi procedurali consolidati che definiscono il perimetro del giudizio di legittimità.
La Coerenza Logica della Sentenza Impugnata
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità penale, la Corte ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello era motivata in maniera ‘logica, coerente e puntuale’. Questo significa che il percorso argomentativo seguito dai giudici di secondo grado era immune da vizi evidenti. La Cassazione ha ricordato che il suo compito non è quello di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, ma solo di verificare che la motivazione di quest’ultimo non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Poiché tale vizio non sussisteva, la censura è stata ritenuta inammissibile.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Analogamente, anche il secondo motivo, concernente la mancata riqualificazione del fatto in un reato meno grave, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello sul punto fosse sorretta da ‘un percorso logico immune da vizi’.
Inoltre, la Cassazione ha qualificato l’intera impugnazione come ‘generica’. Il ricorrente, secondo i giudici, non aveva indicato in modo specifico gli elementi che il giudice di merito avrebbe trascurato e che sarebbero stati decisivi per l’accoglimento del ricorso. Le critiche erano state mosse in maniera ‘assolutamente apodittica’, ossia come affermazioni dogmatiche non supportate da un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve andare oltre la mera riproposizione di tesi già respinte e deve individuare con precisione i passaggi illogici o le violazioni di legge commesse dal giudice precedente.
Le Conclusioni: L’Onere della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Per questo motivo, chi impugna una sentenza davanti alla Suprema Corte ha l’onere di presentare motivi specifici, dettagliati e non generici.
La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende. La decisione, pertanto, sottolinea la necessità per i difensori di redigere atti che identifichino con precisione chirurgica i vizi della decisione impugnata, evitando critiche generiche che non hanno alcuna possibilità di superare il vaglio di ammissibilità della Corte.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ossia non specificano in modo chiaro e puntuale le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata. Un’affermazione apodittica e non argomentata non è sufficiente.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può rivalutare le prove o i fatti. Il suo compito è limitato a un controllo di legittimità, verificando che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza precedente sia logica, coerente e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1447 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1447 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a AGRIGENTO il 08/10/1967
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 28519/24 Rizzo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all’E rt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che la prima parte del ricorso, avente ad oggetto violazione d legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale respons esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha moti’ ato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impug .tata);
ritenuto che la seconda parte del ricorso, concernente la nruncata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché la motivazione è sorretta da un percorso logico immune da vizi (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che, in ogni caso, l’impugnazione deve ritenersi generica :erché manca di indicare – se non in maniera assolutamente apodittica – gli el !menti preternnessi dal giudice del merito e utili all’accoglimento della stessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della son ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassi delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024