Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa non solo portare al rigetto delle proprie istanze, ma anche a conseguenze economiche negative. La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità che richiede motivi specifici e non la mera riproposizione di argomenti già vagliati.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una condanna in primo grado per un reato legato agli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. La Corte di Appello di Palermo, intervenendo sulla prima decisione, aveva parzialmente riformato la sentenza, revocando la confisca ma confermando nel resto la condanna. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a due specifici motivi: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso e la Regola del ricorso inammissibile
L’imputato ha lamentato una violazione di legge da parte della Corte di Appello, sostenendo che i giudici non avessero correttamente valutato gli elementi a suo favore che avrebbero dovuto condurre a una pena più mite o addirittura all’assoluzione per la lieve entità del reato. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere queste argomentazioni, qualificandole come generiche e manifestamente infondate.
Il cuore della decisione risiede nel fatto che l’imputato non ha evidenziato vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, si è limitato a riproporre le medesime questioni già esaminate e respinte dai giudici di secondo grado. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una motivazione sintetica ma incisiva, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria comporta due importanti conseguenze per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali: una conseguenza diretta della soccombenza.
2. La condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: in questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro. Si tratta di una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che i motivi presentati erano ‘diversi da quelli consentiti dalla legge’. L’imputato, infatti, aveva reiterato ‘questioni esaminate e decise in maniera adeguata e logicamente non censurabile dalla sentenza gravata’. In altre parole, la Corte d’Appello aveva già fornito una risposta logica e giuridicamente corretta alle doglianze dell’imputato, e quest’ultimo, nel suo ricorso, non era stato in grado di individuare un errore di diritto o un vizio logico manifesto in quella risposta. La pronuncia della Corte di Appello non presentava, secondo i giudici di legittimità, ‘alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità’. Di fronte a un ricorso così formulato, la Cassazione non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte di Cassazione. È essenziale che il ricorso sia fondato su motivi specifici, che attacchino la legittimità della decisione impugnata e non si limitino a lamentare un riesame del merito dei fatti. La mera riproposizione di argomenti già respinti, senza evidenziare vizi logici o giuridici concreti, espone al rischio concreto non solo di vedere il proprio ricorso respinto, but di subire anche una condanna al pagamento di una sanzione economica. La decisione rafforza il ruolo della Cassazione come custode della legge e non come terzo grado di giudizio, promuovendo al contempo l’economia processuale scoraggiando impugnazioni pretestuose.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi erano generici, manifestamente infondati e si limitavano a riproporre questioni già esaminate e decise in modo adeguato e logico dalla Corte d’Appello, senza evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi di manifesta illogicità.
Quali erano le richieste del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, che erano state negate nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In seguito alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44274 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44274 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riforma parzialmente, revocando la confisca, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi, oltre che generici, sono manifestamente infondati e, comunque, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l’imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata e logicamente non censurabile dalla sentenza gravata (v. 3-6 pagg. provv. innpugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023