Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre importanti spunti sui limiti del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un appello contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello per un reato contro il patrimonio. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha respinto le doglianze della difesa, confermando la decisione dei giudici di merito e delineando con chiarezza i paletti procedurali che ogni ricorso deve rispettare.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di una città del Sud Italia. I motivi del ricorso vertevano su quattro punti principali: la presunta erronea valutazione della prova sulla sua responsabilità penale, l’errata qualificazione giuridica del fatto, la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Funzione della Cassazione
La difesa ha tentato di rimettere in discussione l’intero impianto accusatorio, contestando sia come i fatti sono stati ricostruiti sia le conclusioni giuridiche tratte dai giudici di merito. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito non è quello di rivalutare le prove (come le testimonianze o i documenti), ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Proprio su questo punto si è infranto il tentativo della difesa.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una valutazione rigorosa dei motivi presentati.
I primi due motivi, relativi alla responsabilità penale e alla qualificazione giuridica, sono stati giudicati privi di ‘concreta specificità’. In sostanza, la difesa non ha indicato vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione, ma ha cercato di proporre una propria, alternativa ricostruzione dei fatti. Questo tipo di doglianza è estraneo al giudizio di legittimità e, pertanto, inammissibile.
Anche le censure relative alla recidiva e alle attenuanti generiche sono state ritenute ‘manifestamente infondate’.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato dettagliatamente le ragioni giuridiche del suo verdetto. Per quanto riguarda la recidiva, i giudici hanno ribadito che la sua valutazione non può basarsi solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso. È necessario, come correttamente fatto dalla Corte d’Appello, esaminare il rapporto tra il reato attuale e le condanne precedenti secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale. Lo scopo è verificare se la condotta passata indichi una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha agito come fattore criminogeno.
Sul diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata. Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o, semplicemente, all’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Una volta fornita una motivazione congrua su questo punto, tutte le altre argomentazioni si intendono implicitamente respinte.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare specifici errori di diritto, non un’occasione per tentare una terza valutazione del merito della vicenda. La decisione sottolinea l’importanza di redigere motivi di ricorso specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Un ricorso generico o volto a una nuova valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento delle spese legali della parte civile. Una lezione importante per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non specificano un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, oppure quando cercano di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
Come viene valutata la recidiva dal giudice?
La recidiva non viene applicata automaticamente. Il giudice deve esaminare in concreto il legame tra il nuovo reato e le condanne precedenti, verificando se la condotta criminale passata sia indicativa di una persistente inclinazione al delitto che ha influenzato la commissione del nuovo fatto.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se esistono elementi favorevoli all’imputato?
No, non è obbligato. Secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice può negare le attenuanti generiche motivando la sua decisione sulla base di elementi negativi ritenuti prevalenti o sulla semplice assenza di elementi positivi di particolare rilievo, senza dover analizzare ogni singolo aspetto favorevole dedotto dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12538 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
lette le note conclusive della difesa di parte civile;
considerato che i primi due motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità nonché in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., ampiamente esplicitando, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8 – 10);
ritenuto che le ulteriori doglianze, inerenti all’omessa esclusione della recidiva, sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapport esistente tra il fatto per cui sì procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda pag. 10);
osservato che anche l’ultima censura, con la quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 10);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile costituita nella misura di euro duemila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentan difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liq in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 6 marzo 2024.