Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45353 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45353 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 23/06/1990
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di c in epigrafe deducendo sette distinti motivi di ricorso: violazione dell’art. 62 pen. e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità pen violazione dell’art 54 cod. pen. per il mancato riconoscimento della scrimin dello stato di necessità; vizio di motivazione per il mancato riconoscimento d causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; iolazione dell’art pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalen delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante speciale; di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di all’art. 62 n. 4 cod. pen.; violazione di legge in ordine al riconoscimento recidiva di cui all’art. 99 cod. pen.; violaz:one di legge e vizio di motivaz ordine al trattamento sanzionatorio irrogato.
Chiede, pertanto annullarsi la sentenza impugnata
Tutti i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di l timità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagli disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sca da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustif il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto imp (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtel Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cyi principi possono applicarsi anche ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazio della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punt diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1 I giudici del gravame del merito hanno dato conto di tutti gli element prova convergenti nell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato concorso con Salerno). In motivazione, in particolare, si è dato atto: a) dell’ delle immagini di videosorveglianza da parte degli operatori di p.g.; b) della tificazione della vettura con cui gli autori del fatto si erano dati alla fug verifica della disponibilità della stessa in capo al COGNOME; c) della identif degli imputati per mezzo della comparazione delle immagini di videosorveglianza
con le foto segnaletiche; d) delle precedenti segnalazioni dei due imputati per analoghi furti.
La Corte territoriale, dunque, ha diffusamente motivato, con argomentazioni prive di aporie logiche con cui il ricorrente, in concreto, non si confronta, sul fatt che il materiale probatorio permetta di pervenire con assoluta certezza alla affermazione di responsabilità penale dell’imputato.
3.2 In ordine al secondo motivo di ricorso, con cui il difensore invoca l’operatività della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., la Colte territoriale ha resp le generiche doglianze poste con l’atto di appello, in virtù della mancata allegazione da parte della difesa della prova dello stato di necessità in cui si sarebbe trovato l’imputato nel momento in cui ha agito.
La Corte distrettuale si è conformata al principio secondo cui « in tema di stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., l’imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, s’i che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente» (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Rv. 276173 – 02). Va ulteriormente osservato che le osservazioni presenti nel ricorso con cui la difesa invoca lo stato di bisogno dell’imputato e dei suoi familiari che avrebbe indotto a trovare riparo nell’abitazione disabitata non è per nulla attinente ai fatti del presente procedimento, che ha ad oggetto un fatto di furto avvenuto in un supermercato.
3.3 La Corte ha altresì dato conto in motivazione che ostava al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto il valo dei beni sottratti (e non restituiti) che si attesta intorno ai complessivi 400 euro.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, de grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen. giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’esse; -e effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rit nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
3.4. La Corte territoriale, ancora, ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di non aver ravvisato ragioni valide per un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla aggravante contestata.
La sentenza impugnata si colloca pertanto nell’alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell’8/6/2017; COGNOME, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, COGNOME Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, COGNOME, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
3.5 In ordine al quinto motivo di ricorso va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conse guenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del
19/01/2017, COGNOME, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914).
La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta in favore dell’imputato, tenuto conto del rilevante valore della merce sottratta pari a circa 400/500 euro.
Il ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni dell’asserita minima rilevanza economica del danno.
3.6 In ordine al sesto motivo di ricorso, va ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività de comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Celibe, Rv. 247838).
In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza dell condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che la modalità
della condotta e l’assenza di revisione critica della condotta da parte dell’imputato siano indici che confermano una sua radicata e non attenuata pericolosità.
3.7 L’ultimo motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuaie, nella sentenza impugnata, non si è pronunciata in punto di pena, non essendo stata investita della questione con l’atto di appello. Ciò posto, le doglianze con cui la difesa nel ricorso lamenta un errore nel calcolo della pena irrogata ( “pari ad un anno di reclusione ed euro 450,00 di multa ridotta di un terzo per il tentativo alla pena finale di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa”) non si riferiscono al procedimento in questione considerato che i giudici di appello si sono limitati a confermare la pena irrogata con la sentenza del Tribunale di Termini Imerese resa il 12 ottobre 2022 e con cui l’odierno imputato era stato condannato per il delitto di furto in concorso alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024