Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un appello, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È fondamentale che l’atto sia specifico, dettagliato e che critichi in modo puntuale le argomentazioni della sentenza precedente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una serie di vizi nella sentenza. In particolare, contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
La Decisione e il Ruolo del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella mancanza di specificità dei motivi addotti. Secondo i giudici, l’imputato non ha sollevato nuove e pertinenti critiche alla sentenza d’appello, ma si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni, già adeguatamente valutate e rigettate dal giudice del gravame con argomenti logici e giuridicamente corretti. Questo approccio rende l’impugnazione un mero tentativo di rivedere il merito della vicenda, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della giurisprudenza. In primo luogo, ha sottolineato che un ricorso è generico, e quindi inammissibile, quando non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già spiegato in modo esauriente (a pag. 4 della sentenza, come richiamato nell’ordinanza) perché le prove dimostravano la responsabilità dell’imputato e perché la gravità della condotta e l’entità del danno impedivano l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
In secondo luogo, riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ricordato che il giudice di merito non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o sulla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Ogni altro aspetto, di conseguenza, si intende implicitamente superato da tale valutazione.
Infine, per quanto riguarda la quantificazione della pena (il trattamento sanzionatorio), la Corte ha ribadito che questa rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale deve esercitarla seguendo i criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale. Per motivare la sua scelta, sono sufficienti espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’. Solo nel caso in cui la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla media, è richiesta una spiegazione più dettagliata e specifica.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non basta sentirsi vittime di un’ingiustizia; è necessario articolare un ricorso che attacchi specificamente i punti deboli della motivazione del giudice precedente, con argomenti giuridici pertinenti e non con una semplice riproposizione delle proprie tesi. La genericità e la ripetitività portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente quando manca di specificità, ovvero quando non critica in modo puntuale e argomentato la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse lamentele già discusse e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Come deve motivare il giudice il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la Corte, non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore o contro l’imputato. È sufficiente che fornisca una motivazione congrua, facendo riferimento agli elementi negativi che ritiene decisivi o, in alternativa, all’assenza di elementi positivi rilevanti.
Il giudice deve sempre spiegare dettagliatamente perché ha scelto una certa pena?
No, non sempre. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice. L’uso di espressioni come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’ è considerato sufficiente. Una spiegazione specifica e dettagliata è richiesta solo quando la pena applicata è notevolmente superiore alla misura media prevista per quel reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46042 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 10/07/1998
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il ricorso, con cui si deducono violazione di legge di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla prova della responsabilità dell’imputato alla luce di una complessiva valutazione degli elementi indiziari agli atti nonché sulla gravità e insidiosità della condotta e sulla non esiguità del danno, quali presupposti ostativi all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.);
considerato che le censure in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo la giurisprudenza di questa Corte,è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la penasia di gran lunga superiore alla misura media(si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente