Ricorso inammissibile: quando e perché la Cassazione lo dichiara
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi per cassazione, evidenziando come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi portino inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imprenditore condannato per bancarotta impropria che ha visto la sua impugnazione rigettata dalla Suprema Corte per vizi procedurali e di merito.
I fatti di causa
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta impropria, a seguito di operazioni dolose che avevano portato al fallimento della società da lui amministrata. L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a tre principali motivi: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la presunta erroneità della motivazione sulla sua responsabilità e, infine, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
L’analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli tutti infondati e, in parte, formulati in modo non adeguato. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte che hanno condotto a dichiarare il ricorso inammissibile.
La correlazione tra accusa e sentenza
Il ricorrente lamentava che la sua qualifica di amministratore di vertice in un periodo precedente a quello esplicitamente indicato nel capo d’imputazione non fosse stata contestata, pur emergendo dagli atti. La Corte ha respinto questa doglianza, qualificandola come manifestamente infondata. Ha chiarito che tale circostanza, pur non essendo formalmente menzionata nell’imputazione, era pacificamente emersa dalla documentazione processuale, inclusa la relazione del curatore fallimentare. Pertanto, non si è verificata alcuna modifica essenziale del fatto contestato, né il ricorrente è stato in grado di dimostrare un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa. Il principio di correlazione non è violato se gli elementi di fatto sono già noti all’imputato e presenti nel fascicolo.
La genericità dei motivi di ricorso
Il secondo motivo, con cui si contestava la valutazione della responsabilità, è stato giudicato generico. La Cassazione ha sottolineato come l’esposizione delle censure fosse “caotica”, “confusa” e “scarsamente perspicua”. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica ragionata e specifica della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di argomenti o un’esposizione disordinata di doglianze. Quando la lettura risulta disagevole e non si individua un chiaro percorso logico-critico, il motivo viene considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
La prognosi per la sospensione condizionale
Infine, anche il motivo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su argomentazioni logiche e ineccepibili: la reiterazione nel tempo della condotta illecita e la presenza di altre pendenze giudiziarie. Questi elementi avevano portato a una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal commettere reati. La Cassazione ha ribadito che tale valutazione è un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se non viziato da illogicità manifesta, cosa che nel caso di specie non sussisteva.
Le motivazioni della decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non superavano il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo era infondato perché la presunta discrasia tra accusa e sentenza non aveva leso il diritto di difesa. Il secondo era generico e non strutturato come una critica puntuale e argomentata al provvedimento impugnato. Il terzo era infondato perché la decisione di negare la sospensione condizionale era basata su una valutazione di merito logica e coerente con gli elementi emersi, quali la personalità dell’imputato e la sua propensione a delinquere.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce principi fondamentali del processo penale di legittimità. Un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e non manifestamente infondati. Il caso dimostra che una difesa tecnica non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve articolare censure precise che evidenzino vizi concreti nella decisione impugnata, pena la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un’omissione nell’atto di imputazione non comporta la nullità della sentenza?
Secondo la Corte, un’omissione non determina una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la circostanza omessa emerge pacificamente dagli atti processuali (come la relazione del curatore) e non causa una modifica essenziale del fatto contestato, né un reale pregiudizio al diritto di difesa.
Perché un motivo di ricorso per cassazione può essere considerato generico?
Un motivo è considerato generico quando si basa su un’esposizione caotica, confusa e poco chiara delle doglianze, rendendo difficile la comprensione e non costituendo una critica ragionata e specifica della motivazione del provvedimento impugnato.
Quali elementi valuta il giudice per negare la sospensione condizionale della pena?
Il giudice valuta elementi soggettivi della personalità dell’imputato per formulare una prognosi sul suo comportamento futuro. Nel caso specifico, la reiterazione nel tempo della condotta illecita e le pendenze giudiziarie sono stati considerati elementi sufficienti per una prognosi sfavorevole e, quindi, per negare il beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47083 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47083 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CONDOVE il 08/10/1956
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose cui agli artt.216,223 R.D. 267/1942.
Letta la richiesta avanzata in data 28 settembre 2024 dal difensore di fiducia avv. NOME COGNOME di trattazione orale del presente ricorso e rilevato al riguardo che la richiesta non è stata accolta perché il rito camerale previsto dall’art.610 cod. proc. pen. ed applicato nel caso di specie, pur prevedendo un contraddittorio cartolare, non prevede la trattazione orale del ricorso avanzato.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge processuale ex art.522 cod. proc. pen. di correlazione tra imputazione e sentenza e di diversità del fatto per cui è intervenuta condanna è reiterativo nonché manifestamente infondato non confrontandosi con l’esaustiva risposta contenuta nella sentenza impugnata che ha chiarito (p.5) che la circostanza che nella imputazione non sia esplicitamente indicata la sua qualifica apicale nel periodo anteriore al 2016 non comporta alcuna violazione della norma richiamata, atteso che siffatta circostanza emerge pacificamente dagli atti e dalla relazione del curatore e non è in grado di determinare alcuna modifica essenziale nel capo di imputazione; né il difensore ha chiarito quale reale pregiudizio difensivo sia derivato al ricorrente.
Rilevato che il secondo motivo, nel quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è generico dovendosi considerare tale il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, Sentenza n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 259063).
Considerato che il terzo e ultimo motivo che contesta violazione della legge penale in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita e le pendenze giudiziarie) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere
dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imput che ne hanno orientato la decisione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Il co / nal*gliere estensore
Così deciso il 13 novembre 2024