Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43603 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi e la memoria presentati nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo del ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente in quanto è proprio il dettato di cui all’art. 157, terzo comma, cod. pen. che espressamente esclude l’applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell’art. 69 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899);
ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena d inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congru riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
osservato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni
in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, dell credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
considerato che l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, non è consentito in questa sede in quanto non devoluto in appello;
che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02);
che, nella specie, non avendo l’odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi di motivi di appello ed alle conclusioni difensive, il mancato riconoscimento dell’attenuante non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, né risulta essere stato sollecitato l’esercizio del relativo potere officioso (si veda, in particolare, pag. 2), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2024.