Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Mal Posto
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede il rispetto di regole procedurali precise. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’opportunità di analizzare le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo appare manifestamente infondato. Il caso in esame riguarda una condanna per il reato di sostituzione di persona, ma i principi espressi hanno una valenza generale e fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) emessa dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione della legge e una carenza di motivazione nella decisione dei giudici di secondo grado.
L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere un annullamento della condanna, proponendo una propria versione dei fatti che, a suo dire, avrebbe dovuto scagionarlo. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui è stato strutturato il ricorso si è rivelato fatale per le sue sorti processuali.
L’Analisi della Corte: perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione fondamentale tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (Cassazione).
La Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove o ricostruire i fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che l’unico motivo di ricorso non sollevava censure di legittimità valide. In altre parole, non contestava un errore nell’interpretazione di una norma giuridica o un vizio logico palese nel ragionamento della Corte d’Appello.
La Proposta di una Ricostruzione Alternativa
L’errore cruciale del ricorrente è stato quello di perorare “un’alternativa ricostruzione dell’occorso”, limitandosi a indicare elementi di fatto e a offrirne una lettura personale, ritenuta preferibile. Questo approccio è inammissibile in sede di Cassazione. Per avere successo, il ricorrente avrebbe dovuto, ad esempio, dimostrare un “travisamento della prova”, cioè provare che i giudici di merito avevano letto una prova dicendo l’esatto contrario di ciò che essa affermava, e che questo errore era stato decisivo per la condanna. Nulla di tutto ciò è stato fatto ritualmente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse palesemente privo dei requisiti richiesti dalla legge. Le argomentazioni proposte erano lontane dal muovere “compiute censure di legittimità” e non criticavano puntualmente l’iter argomentativo della sentenza impugnata. Basandosi su una giurisprudenza consolidata, la Cassazione ha ribadito che non può prendere in considerazione motivi che si risolvono in una semplice richiesta di rilettura del quadro probatorio, che è compito esclusivo del giudice di merito.
La dichiarazione di inammissibilità è stata quindi una conseguenza diretta dell’impostazione errata del ricorso, che tentava di trasformare la Corte di Cassazione in un giudice di merito, snaturandone la funzione.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Sanzione Aggiuntiva
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe e sono disciplinate dall’art. 616 del codice di procedura penale. La Corte non si è limitata a respingere l’appello, ma ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Le spese processuali: come di consueto in caso di soccombenza.
2. Una sanzione pecuniaria: il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quest’ultima sanzione non è automatica. Viene comminata quando, come in questo caso, la Corte ravvisa “profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione”. Ciò significa che presentare un ricorso senza alcuna reale speranza di accoglimento, basato su argomenti non consentiti in quella sede, costituisce un comportamento negligente che merita una punizione economica aggiuntiva, volta a scoraggiare appelli dilatori o temerari.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, invece di contestare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza precedente, si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti o delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è considerata palese e frutto di colpa, può essere condannata anche a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Cosa si intende per ‘travisamento della prova’ in un ricorso?
Il ‘travisamento della prova’ è un vizio specifico che si può far valere in Cassazione. Si verifica quando il giudice di merito ha attribuito a una prova un significato palesemente errato o contrario al suo contenuto effettivo. Per contestarlo validamente, il ricorrente deve indicare con precisione la prova travisata e spiegare come una sua corretta valutazione avrebbe portato a una decisione diversa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31313 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31313 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
GLYPH
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
//
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino ch ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 494, cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si deducono violazione della legge mancanza di motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reat sostituzione di persona – fungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha peror un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura r preferibile senza tuttavia censurare puntualmente l’iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova ( cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Mus Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.