Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MALO il 27/03/1980
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 1 e 3, in relazione all’art. 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Romano D’Ezzelino il 6 novembre 2016), aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.;
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale si contesta, sotto l’egida del vizio di motivazione l’affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione al delitto come contestato e ritenut (ossia, con le aggravanti di cui alla rubrica), è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura dell fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travis (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
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