Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6614 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME NOME proposto ricorso, con difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Bologna ha integralmen confermato quella del Tribunale di Rimini di condanna del predetto per il reat come riqualificato, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (ill detenzione di gr. 87,20 di sostanza stupefacente di tipo hashish), alla pen anni uno di reclusione ed euro 2000,00 di multa, con le generiche equivalen alla recidiva specifica qualificata;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scandi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decis impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, quanto alla recidiva e al giudizio di comparazione tr elementi circostanziali, la valutazione che ha sorretto la decisione censura insindacabile in questa sede, poiché sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, peraltro solo genericamente indicati, avendo i giudici di me congruamente argomentato circa la valorizzazione di circostanze riconducibili a criteri legali (precedenti plurimi e specifici, dai quali è stata desunta l’acc pericolosità sociale; assenza di effetto deterrente delle precedenti condan modestia del contributo collaborativo);
ritenuto che tale argomentare é coerente con i principi più volte affermati questa Corte di legittimità in punto maggiore pericolosità dell’imputato (sez. 39743 del 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264533; sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267130, in cui si è affermato che l’onere di motivazione è assol anche implicitamente ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore); ma anche punto giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali (sez. 3 n. 44883 18/7/2014, COGNOME, RV. 260627, ove si é precisato che le attenuanti generiche hanno funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e che tale funz ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circosta concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limi posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi int determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove qu situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo element calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può,
quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difett motivazione);
che, con riguardo al diniego dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d n. 309/1990, i giudici del merito hanno motivato la valutazione sull’incide effettiva delle informazioni fornite dall’imputato, ritenute non esaustive de patrimonio conoscitivo, in difetto di dettagli utili, 10indicazione del nominativo del presunto fornitore dello stupefacente non avendo consentito l sua utile identificazione, giustificazione anch’essa coerente con i principi ela dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 4 n. 18644 del 4/2/2004, COGNOME, Rv. 228351-01; sez. 6 n. 454547 del 29/09/2015, COGNOME, Rv. 265522-01; n. 9928 del 10/06/1999, COGNOME, Rv. 215207; sez. 4, n. 42463 del 14/6/208, COGNOME, Rv. 274347-01, in cui si è precisato che, al fine del riconoscime dell’attenuante di che trattasi, è sufficiente che l’imputato abbia offerto suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare ch l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attr l’individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui è in grado di fornire utili elementi per l’identificazione);
che, anche con riferimento alla mancata concessione dei lavori di pubblic utilità, i giudici del gravame hanno motivato circa l’insensibilità dimos dall’imputato verso qualsiasi effetto dissuasivo di precedenti esperi detentive, ritenendo detto elemento ostativo all’utilità di una misura sosti della pena (sul punto, sez. 5, n. 11232 del 31/1/2019, COGNOME, Rv. 276032-01; sez. 7, n. 48396 del 26/9/2013, COGNOME, Rv. 258407-01; sez. 4, n. 39022 del 15/3/2016, COGNOME, Rv. 267774-01, in cui si è precisato che l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 73, co bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudic ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerla);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa d inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Deciso il 17 gennaio 2024