Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11018 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11018 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 24/03/1991
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 5 cod. pen. in relazione ad un furto di telefoni cellulari da un centro commerciale, ricorre, t Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge e vizi motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità penale.
2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché s riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti arg giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi criti argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, v. Sez. U, n. 8825 de 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, in tema di motivi d’appello, ma i cui prin possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Cor territoriale, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, p immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. In particolare, i giudici di merito han conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, con partic riferimento alla attendibilità e alla coerenza del quadro probatorio.
E’ appena il caso di rammentare che «Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ot 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di “abolitio criminis”, capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale» (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.