Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Diritto di Impugnazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile, chiarendo perché non tutti i motivi di doglianza possono trovare accoglimento in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per gravi reati, il cui ricorso è stato respinto senza un esame del merito.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo per tentata rapina aggravata, lesioni personali e violazione della legge sulle armi, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa contestava sia l’affermazione della sua responsabilità penale, sia il trattamento sanzionatorio ricevuto, lamentando in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si articolava su due fronti principali:
1. Violazione di legge sulla responsabilità penale: La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel confermare la colpevolezza dell’imputato.
2. Trattamento sanzionatorio: Si criticava la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche e di aver inflitto una pena ritenuta eccessiva.
Questi motivi, apparentemente solidi, nascondevano però delle criticità procedurali che si sono rivelate fatali per l’esito dell’impugnazione.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che limitano l’ambito del giudizio di legittimità.
La Genericità del Motivo sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo è stato considerato inammissibile per la sua ‘assoluta genericità’. La Corte ha osservato che la difesa si era limitata a una ‘pedissequa reiterazione’ degli argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata, evidenziandone vizi di legge o di logica. In mancanza di ciò, il motivo è solo apparente e non assolve alla sua funzione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati respinti. La Corte ha ribadito che la valutazione sull’opportunità di concedere le attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito. In sede di legittimità, non si può sindacare questa scelta se la motivazione fornita dal giudice non è manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione (richiamata alle pagine 5 e 6 della sentenza) ritenuta esente da vizi logici. La Cassazione ha ricordato che il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su una netta distinzione tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (Cassazione). La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge e controllare la logicità delle motivazioni delle sentenze. Pertanto, un ricorso che si limita a contestare l’apprezzamento dei fatti o la valutazione discrezionale del giudice di merito, senza individuare un vizio di legge o un’illogicità palese, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, guidata dagli articoli 132 e 133 del codice penale, è un caposaldo del nostro sistema e può essere censurata solo in casi di motivazione assente o palesemente contraddittoria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: per accedere al giudizio di Cassazione non basta essere insoddisfatti di una sentenza. È necessario formulare motivi specifici, pertinenti e critici, che mettano in luce un errore di diritto o un vizio logico manifesto. La semplice riproposizione di argomenti già esaminati o la contestazione di valutazioni discrezionali del giudice di merito configura un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di redigere ricorsi tecnicamente impeccabili, focalizzati sui vizi consentiti dalla legge piuttosto che su una generica richiesta di riesame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: la genericità dei motivi sulla responsabilità penale, che si limitavano a ripetere argomenti già respinti in appello, e la natura delle contestazioni sul trattamento sanzionatorio, che chiedevano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
È sempre possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No. La concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Si può contestare in Cassazione solo se la motivazione del diniego è completamente assente, palesemente contraddittoria o manifestamente illogica, non per contestare la scelta in sé.
Cosa significa che la valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito?
Significa che il giudice di primo e secondo grado ha il potere di stabilire l’entità della pena entro i limiti fissati dalla legge (artt. 132 e 133 c.p.), basando la sua decisione su una serie di indicatori. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice, ma solo verificare che la decisione sia stata giustificata con una motivazione adeguata e non illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8198 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8198 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 11/08/1994
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che con un unico articolato motivo di ricorso la difesa dell’imputato deduce violazione di legge in relazione all’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali volontarie e violazione della legge sulle armi allo stesso ascritti, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio riservato allo stesso ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
che il primo profilo di ricorso, oltre che essere caratterizzato da assoluta genericità, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, è inammissibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che quanto ai profili di ricorso incidenti sul trattamento sanzionatorio devesi rilevare che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione;
che, quanto più in generale al trattamento sanzionatorio, il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.