Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30992 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30992 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 20/05/1975
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Termini Imerese, in data 15 giugno 2023, nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 69 comma secondo cod. pen. (capo a) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo b), alla pena di anni uno e mesi due di arresto, ritenuto più grave capo a) e ritenuta la continuazione tra i reati.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. NOME COGNOMEviolazione dell’art. 572 cod. pen. – primo motivo; inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. secondo motivo) sono inammissibili rilevato che il primo è aspecifico posto che denuncia violazione dell’art. 572 cod. pen. e conclude in relazione alla violazione dell’art. 372 cod. pen. (v. p. 3 del ricorso), non oggetto del giudizio di merito.
Rilevato, quanto al secondo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che questo è inammissibile posto che il diniego non è oggetto di gravame (cfr. motivi di appello riassunti a p. 1 della sentenza) con il quale, attraverso tre motivi, risulta contestata la sussistenza dei reati ascritti all’imputat il vizio di motivazione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME, Rv. 255940, nel senso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione).
Rilevato, altresì, che, comunque, la lettura delle convergenti sentenze di merito evidenzia un conforme giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, visto il richiamo espresso ai precedenti penali, valutazione sufficiente a giustificare il diniego delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il residente