Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione non significa poter ridiscutere l’intero processo. La Corte Suprema di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente i confini dell’impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a severe conseguenze economiche. Analizziamo questa decisione per capire quali errori evitare.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Furto al Ricorso in Cassazione
Il caso nasce da una condanna per furto aggravato, confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: la presunta contraddittorietà della motivazione sulla sua responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi, ritenendo il ricorso interamente inammissibile.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha smontato l’impianto difensivo del ricorrente, evidenziando due vizi fondamentali che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Vediamoli nel dettaglio.
Primo Motivo: Il Tentativo di Rivalutare i Fatti
Il ricorrente, nel primo motivo, non ha contestato un errore di diritto o un vizio logico della sentenza impugnata, ma ha proposto una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove. La Cassazione ha ribadito un principio cardine: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Non è possibile chiedere ai giudici supremi di valutare nuovamente il compendio probatorio per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. L’imputato avrebbe dovuto denunciare un ‘travisamento della prova’, ossia dimostrare che il giudice d’appello aveva basato la sua decisione su una prova inesistente o ne aveva travisato il significato, cosa che non è stata fatta.
Secondo Motivo: La Questione Nuova delle Attenuanti
Con il secondo motivo, si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un vizio procedurale insuperabile. La questione non era stata sollevata con la dovuta specificità nell’atto di appello. In Cassazione, non è possibile introdurre questioni ‘nuove’ che il giudice di secondo grado non ha potuto esaminare perché non gli sono state correttamente sottoposte. Salvo casi eccezionali di questioni rilevabili d’ufficio, ciò che non viene contestato in appello non può essere dedotto per la prima volta in Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Il ricorso per Cassazione è un rimedio straordinario, limitato al controllo della violazione di legge e dei vizi di motivazione, non una terza istanza per ridiscutere i fatti. L’inammissibilità del ricorso, in questo caso, deriva dalla manifesta infondatezza e dalla non conformità dei motivi ai canoni stabiliti dalla legge. La Corte ha ritenuto che l’impugnazione fosse stata presentata con colpa, data l’evidenza dei vizi, giustificando così non solo la condanna alle spese processuali, ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito importante: un’impugnazione deve essere fondata su motivi di legittimità solidi e specifici. Proporre un ricorso inammissibile, tentando di ottenere una rivalutazione dei fatti o introducendo tardivamente nuove questioni, comporta conseguenze negative significative. Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente subisce una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa pronuncia riafferma la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legge e non del fatto.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede se in Cassazione si solleva una questione non discussa in appello?
Se una questione non è stata devoluta con la dovuta specificità al giudice d’appello, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione. Tale motivo di ricorso è considerato ‘inedito’ e, di conseguenza, inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32652 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32652 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto;
considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce la contraddittorietà dell motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale dell’imputato – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un’alternativa ricostruzione del fatto e una dive valutazione del compendio probatorio, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenut preferibile senza tuttavia censurare l’iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce la violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttame omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sareb possibile dedurre in precedenza» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2025.