Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Punto Fermo
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare della Suprema Corte. Una recente ordinanza chiarisce perché un ricorso inammissibile, basato sulla semplice riproposizione di argomenti già esaminati, sia destinato al fallimento, comportando anche conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, che confermava la responsabilità penale di un individuo per il reato previsto dall’articolo 648, secondo comma, del codice penale (ricettazione di particolare tenuità). Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando due principali vizi: l’erronea applicazione della legge penale e un vizio motivazionale nella valutazione delle prove, in violazione degli articoli 192 e 546 del codice di procedura penale.
Il ricorrente, in sostanza, ha tentato di rimettere in discussione il giudizio di colpevolezza formulato nei gradi di merito, riproponendo le medesime argomentazioni difensive già presentate e respinte sia in primo grado che in appello.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello precedente, quello della stessa ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha constatato che i motivi presentati non erano altro che una pedissequa riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nel principio secondo cui il ricorso per Cassazione non può essere una mera ripetizione di quanto già discusso. La Suprema Corte ha sottolineato che l’appello era ‘indeducibile’ proprio perché ‘riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici’.
In altre parole, per essere ammissibile, un ricorso deve contenere una ‘specifica critica analisi’ delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata. Non basta ripetere che la valutazione delle prove è sbagliata; è necessario spiegare perché il ragionamento del giudice d’appello è errato dal punto di vista logico o giuridico. Mancando questo elemento critico e specifico, il ricorso si trasforma in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha quindi rilevato l’assenza di un vero confronto con la motivazione della sentenza d’appello, rendendo di fatto l’impugnazione un guscio vuoto. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure specifiche e puntuali contro i vizi di legittimità di una sentenza. Non è una terza istanza per riesaminare i fatti. Un ricorso inammissibile perché generico o meramente ripetitivo non solo non ha speranza di successo, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito e critico della sentenza impugnata, individuando con precisione i punti deboli del ragionamento del giudice, piuttosto che limitarsi a riproporre le tesi difensive già sconfitte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è ‘indeducibile’, ovvero quando si limita a riproporre censure e argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza formulare una critica specifica e puntuale al ragionamento della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un ricorso è ‘riproduttivo’?
Significa che il ricorso non presenta nuovi e specifici motivi di critica contro la decisione impugnata, ma si limita a copiare o ripetere le stesse argomentazioni già presentate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19809 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione d legge penale in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per di cui all’art. 648 comma secondo cod. pen., nonché il vizio motivazional relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., è indeducibile poiché riprodu profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti arg giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si ved in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore