Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello alla Cassazione Non Supera il Vaglio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, delineando i confini tra una critica fondata e una mera riproposizione di argomenti già respinti. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha rigettato l’appello di un cittadino condannato per resistenza a pubblico ufficiale, confermando la solidità della sentenza di secondo grado.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale), emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, basando l’impugnazione su tre distinti motivi che toccavano la valutazione della sua responsabilità, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego della sospensione condizionale della pena.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente articolava la sua difesa su tre pilastri:
1. Sulla responsabilità penale: Contestava l’affermazione della sua colpevolezza, ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione delle prove.
2. Sulla particolare tenuità del fatto: Lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che la sua condotta, nel contesto specifico, fosse di minima gravità e non meritasse una sanzione penale.
3. Sulla sospensione condizionale della pena: Si doleva del fatto che i giudici di merito non gli avessero concesso il beneficio della sospensione della pena, nonostante ne ritenesse sussistenti i presupposti.
Il Ricorso Inammissibile: le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. L’analisi dei giudici supremi si è concentrata sulla carenza strutturale e sostanziale delle censure proposte, evidenziando come queste non fossero idonee a scalfire la logicità e la correttezza della decisione impugnata.
Genericità dei Motivi sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo di ricorso è stato liquidato come generico. La Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Non vi era un confronto critico con l’apparato argomentativo della sentenza di secondo grado, che aveva invece scrutinato adeguatamente gli elementi di prova e confermato la presenza dei presupposti del reato contestato. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare un vizio specifico nella motivazione del giudice precedente, non limitarsi a una sterile ripetizione di tesi difensive.
La Manifesta Infondatezza sulla Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede un’analisi complessa e congiunta di tutti gli elementi della fattispecie concreta. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha sottolineato come la Corte territoriale avesse correttamente considerato le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del pericolo, giungendo a una conclusione negativa ben motivata. Il giudizio del giudice di merito, se logicamente argomentato, non è censurabile in sede di legittimità.
Il Diniego della Sospensione Condizionale della Pena
Infine, la Corte ha respinto la doglianza sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La decisione della Corte d’Appello era basata su una valutazione precisa: la presenza di precedenti penali, unita alla gravità del fatto specifico, giustificava un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura condotta del reo. Il ricorrente, anche in questo caso, non era riuscito a confrontarsi con questa puntuale argomentazione, rendendo il suo motivo di ricorso privo di fondamento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi devono essere specifici, pertinenti e critici nei confronti della decisione impugnata. La generica riproposizione di argomenti già vagliati o la contestazione di valutazioni di merito ben motivate conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso sulla responsabilità penale è stato ritenuto generico?
Perché si limitava a riproporre censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che aveva già scrutinato adeguatamente le prove.
Su quali basi è stata respinta la richiesta di applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’?
La richiesta è stata ritenuta manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva già compiuto una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso, considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo, concludendo motivatamente per l’inapplicabilità del beneficio.
Qual è stata la ragione principale per cui non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
La sospensione non è stata concessa a causa di un giudizio prognostico sfavorevole basato sulla presenza di precedenti penali del ricorrente, valutati unitamente alla gravità del fatto per cui si procedeva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44662 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 27/06/1975
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 18943/24 Nobili
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto quanto al secondo motivo di ricorso, ma primo in ordine logico, che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territorial non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;
Ritenuto che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod pen. è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che teng conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grad di colpevolezza desumibile da esse e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
Ritenuto, infine, che le doglianze con cui il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale ha evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione de beneficio, la presenza di precedenti valutata unitamente alla gravità del fatto, tale comportare un giudizio prognostico sfavorevole;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11/10/2024