Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7208 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME TEANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 28/03/2022 dal Tribunale di Rimini, con la quale NOME COGNOME era stato assolto dal reato previsto dall’art.187, commi 1 e lquater, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, per insussistenza del fatto.
La sentenza di appello ha rilevato che il giudice di primo grado – all’esito dell’istruzione dibattimentale espletata con l’assunzione della testimonianza di due operanti della Polizia Stradale, l’esame dell’imputato e l’acquisizione di documentazione – aveva ritenuto non provato con certezza che, al momento del controllo effettuato il 23/03/20:19 alle ore 23,44, l’imputato si fosse posto alla guida di un autoveicolo sotto l’effetto di sostanze psicotrope; ritenendo che, sebbene l’analisi del campione salivare avesse denotato presenza di cocaina per un valore pari a 437,9 ng/ml, tale accertamento potesse ritenersi coerente con le dichiarazioni dell’imputato, il quale aveva ammesso di avere assunto sostanza stupefacente la sera precedente all’accertamento.
La Corte territoriale ha quindi ritenuto infondato il motivo di impugnazione proposto dal Procuratore Generale, tanto sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dagli operanti COGNOME e COGNOME nel corso del primo grado di giudizio, dalle quali non sarebbero emersi elementi univoci in grado di comprovare con certezza l’effettivo stato di alterazione derivante da una recente assunzione di sostanze stupefacenti.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Ha dedotto che la sentenza impugnata non avesse fatto alcun riferimento agli esiti del tampone salivare eseguito sulla persona dell’imputato e denotante una previa assunzione di sostanze stupefacenti; ha altresì dedotto che appariva incontroverso che il prevenuto, al momento del controllo, si trovasse comunque in condizioni di alterazione psicofisica determinata dalla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, attesa la sintomatologia riferita dagli operanti (e denotante pupilla dilatata, difficoltà di deambulazione e agitazione anomala).
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha fatto pervenire una memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.
Il ricorso è inammissibile.
Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dal Procuratore Generale avverso una sentenza di appello che ha confermato la pronuncia di assoluzione emessa da parte del Giudice di primo grado.
Si applica quindi, nel caso di specie, il disposto dell’art.608, comma lbis, cod.proc.pen. (introdotto dall’arti., comma 69, della I. 23/06/2017, n.103, vigore del 3 agosto 2017), ai sensi del quale: «Se il giudice di appello pronunc sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione pu essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del com dell’articolo 606».
Ne consegue che il ricorso proposto dall’ufficio di Procura deve riteners inammissibile in quanto inequivocabilmente proposto in riferimento al dedotto vizio di carenza o illogicità della motivazione, in riferimento all’art.606, com 1, lett.e), cod.proc.pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 23 gennaio 2024
GLYPH