Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Quando si riceve una condanna penale, l’istinto può essere quello di impugnare la decisione a ogni costo. Tuttavia, la legge stabilisce regole precise e limiti stringenti, soprattutto quando si tratta di sentenze emesse a seguito di un patteggiamento. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: presentare un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche. Analizziamo il caso per capire perché e quali lezioni trarne.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una sentenza di applicazione della pena (comunemente nota come patteggiamento) emessa dal Tribunale per un reato legato agli stupefacenti (ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990), ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, lamentando vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla quantificazione della pena.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza pubblica (definita “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.), ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è nemmeno entrata nel merito delle lamentele del ricorrente, fermandosi a una valutazione preliminare sulla base dei motivi addotti. La decisione si fonda su un paletto normativo molto chiaro, che limita fortemente le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni: I Limiti dell’Appello Dopo il Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che una sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione solo per motivi specifici, quali:
* L’erronea espressione della volontà dell’imputato;
* Un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto;
* L’illegalità della pena applicata.
Nel caso in esame, il ricorrente non contestava l’illegalità della pena (ad esempio, una pena non prevista dalla legge per quel reato), ma la sua determinazione, ovvero la sua entità. Si trattava, in sostanza, di una critica alla valutazione discrezionale fatta dal giudice di primo grado nel quantificare la sanzione. Questo tipo di doglianza, secondo la legge, non rientra tra i motivi consentiti per impugnare un patteggiamento.
La Corte ha sottolineato che, non emergendo alcun profilo di effettiva illegalità della pena, il ricorso era stato proposto per motivi non permessi. Pertanto, andava dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e più significativamente, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è automatica, ma viene irrogata quando, come in questo caso, la Corte ritiene che il ricorrente abbia agito “in colpa” nel determinare la causa di inammissibilità. In altre parole, presentando un ricorso palesemente infondato e basato su motivi che la legge esclude espressamente, si dimostra una negligenza che il sistema giudiziario sanziona. La decisione rafforza un importante monito: prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione, specialmente contro una sentenza di patteggiamento, è cruciale una valutazione legale approfondita per verificare l’effettiva ammissibilità dei motivi, onde evitare di incorrere in ulteriori e inutili spese.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per i motivi specificamente elencati dalla legge all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Non è possibile, ad esempio, contestare la valutazione del giudice sulla quantità della pena, a meno che questa non sia illegale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’appellante ha contestato la determinazione della sanzione e la motivazione su di essa, motivi che non sono consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento).
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1846 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1846 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio;
ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.), non emergendo alcun profilo di illegalità della pena inflitta;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso 11 dicembre 2025
Il Consig4iere stensore
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Il Presidente