Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7936 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7936 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO 1119/09/1975
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con sentenza del 26 settembre 2018, il Tribunale di Foggia, per quanto qui di interesse, aveva condannato COGNOME NOME per due episodi di sequestro di persona (uno risalente al 26 gennaio 2009, l’altro al 29 gennaio 2009);
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo il COGNOME dall’estorsione commessa il 29 gennaio 2009, riconoscendo le attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata recidiva, e rideterminando la pena;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che «la circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 del D.L. n. 152 del 1 convertito dalla legge n. 203 del 1991, si applica solo nelle ipotesi di delitti di cui all’art. cod. pen. o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso» (Sez. 5, n. 26637 del 28/04/2004, Cicciu, R 229871; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270399);
che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicchè, ove l’appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti trattamento sanzionatorio, non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell’insufficie motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva» (Sez. 5, n. 40390 de 19/09/2022, COGNOME, Rv. 283803);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
che nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, atteso che motivi di ricorso non attenevano ai profili civilistici della vicenda;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
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