Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28097 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SURBO il 29/09/1983
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
A
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, sulla responsabilità per il reato di cui
agli artt. 56 e 629 cod. pen. e sulla riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non son consentiti in questa sede; infatti, le doglianze
difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato del presente
giudizio;
considerato che, nella specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente
esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2
– 4 sull’attendibilità delle dichiarazioni della p.o., anche riscontrate dalle ulterior dichiarazioni testimoniali);
considerato che il secondo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, oltre a proporre una ricostruzione fattuale alternativa, manca di specificità poiché non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata; infatti, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 29541 del 1607/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 02 e in motivazione; Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, 0., Rv. 285883 – 03), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sul dolo di estorsione alla luce dell’arbitrarietà delle pretese economiche avanzate);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 1 luglio 2025.