Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47199 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47199 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Piazza Armerina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
del ricorso;
udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi al ricorso ed alla memoria fatta pervenire in cancelleria il 10/10/2023.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/04/2023, il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen.e 5 d.lgs 74/2000, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal Gip, del Tribunale di Roma di denaro e beni intestati o comunque nella disponibilità dell’indagato, fino alla concorrenza di 2.838,910,5, corrispondente all’imposta evasa negli anni 2015/2019.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 24 Cost in relazione all’art. 6 CEDU, lamentando che il Tribunale aveva rigettato la richiesta di differimento dell’udienza del 18.4.2023, svolta oralmente alla stessa udienza, pur essendo evidente che l’inusuale consistenza del fascicolo delle indagini (12.270 fogli per un solo capo di imputazione) e l’elevato costo dei diritti di cancelleria per il rilascio copia integrale degli atti rendeva necessario il rinvio, così concretando una violazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76, comma 1 lett. a) del dpr n. 602/1973 e 52 comma 1 di 69/2013, conv. con modif. nella legge 98/2013, lamentando che era stato oggetto di sequestro l’unico immobile di proprietà del ricorrente, che all’epoca dell’acquisto era proporzionato alla disponibilità economica da parte dell’indagato; inoltre, non era emerso alcun elemento fattuale che dimostrasse una relazione diretta tra l’immobile e l’illecito risparmio di imposta contestato al ricorrente, difettando anche un accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen, nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha correttamente disatteso la richiesta di differimento dell’udienza del 18.4.2023, avanzata dalla difesa alla stessa udienza, evidenziando la mancata
osservanza delle forme e dei tempi previsti dal codice per la presentazione di una siffatta istanza; secondo l’art. 309 comma 9 bis cod.proc.pen. (norma applicabile anche in tema di riesame reale attraverso il richiamo testuale operato dall’ 324 comma 7 cod.proc.pen.), infatti, l’istanza di differimento dell’udienza deve essere formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso della data fissata per l’udienza.
La doglianza proposta è, pertanto, del tutto destituita di fondamento.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La questione posta con il motivo in esame non era stata rappresentata anche nei motivi di riesame; essa, peraltro, involge anche un accertamento fattuale (se l’immobile in sequestro sia l’unico di proprietà del ricorrente) che non può essere proposto per la prima volta in sede di legittimità.
Va ricordato che non sono proponibili con il ricorso per cassazione, secondo una regola applicabile anche ai procedimenti cautelari, desumibile dall’art. 606, comma 3, cod.proc.pen, censure non sollevate nei precedenti giudizio di merito, valendo tale principio sia con riguardo al ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame (cfr Sez.5, n.42838 del 27/02/2014, Rv.261243-01, Sez.5, n.3560 del 10/12/2013, dep.23/01/2014, Rv.258553-01, sia pure con riguardo alle misure cautelari personali) che con riguardo a quello emesso in sede di appello (Sez.5, n.48416 del 06/10/2014,Rv.261029 – 01).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19/10/2023