Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41265 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato è stato condanNOME alle pene, principale e accessorie, ritenuta di giustizia in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione e travisamento dei fatti, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e per altro verso non scrutinabili in questa sede, in quanto, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, non è deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606, c.p.p., in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva (acquisizione di un’informativa della Guardia di Finanza ovvero escussione del relativo estensore), è manifestamente infondato.
Invero in tema di ammissione di nuove prove, ai sensi dell’art. 507, c.p.p., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l’omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. 4, n. 8083 dell’8.11.2018, rv. 275149; Sez. 6, Sentenza n. 724 del 08/11/1993, rv. 196218).
Profilo, quello della manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, sul quale il ricorrente si è soffermato in maniera assolutamente generica;
Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, perché manifestamente infondato e tale da sollecitare una inammissibile valutazione di merito sulla dosimetria della pena.
La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità della condotta posta in essere dall’imputato, l’ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall’art. 133, c.p., conformemente all’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta. Invero non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172);
Preso atto della memoria pervenuta il 30.5.2024, con cui il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.6.2024.