Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 2535/2025, offre un chiaro esempio dei paletti procedurali che determinano un ricorso inammissibile. L’analisi di questa decisione ci permette di comprendere perché non basta avere delle ragioni per appellarsi a una sentenza, ma è fondamentale presentarle nel modo corretto e nei limiti stabiliti dalla legge. Il caso riguarda un individuo condannato per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, il cui tentativo di contestare la sentenza si è scontrato con tre ostacoli insormontabili eretti dalla Suprema Corte.
I Fatti e la Decisione della Corte d’Appello
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per aver violato le prescrizioni legate a una misura di prevenzione. Insoddisfatto della decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su tre argomenti principali: una diversa valutazione delle prove, l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e la richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa netta decisione.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, ribadendo principi consolidati della procedura penale. L’ordinanza si basa su tre argomentazioni giuridiche distinte, ognuna delle quali sufficiente a determinare l’esito negativo dell’impugnazione.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il primo motivo di ricorso chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione delle prove. Il ricorrente contestava l’accertamento dei fatti così come ricostruito dai giudici dei gradi precedenti. La Cassazione ha prontamente respinto questa richiesta, ricordando che la sua funzione è quella di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Chiedere una rilettura del compendio probatorio è un errore che porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Secondo Motivo di Ricorso Inammissibile: L’Abitualità del Reato
Il secondo argomento del ricorrente riguardava la richiesta di non punibilità per la ‘particolare tenuità del fatto’. Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato come questa richiesta fosse in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata. Il presupposto ostativo del ‘comportamento abituale’ scatta quando l’autore del reato ha commesso almeno altri due illeciti della stessa indole. In questo caso, i precedenti penali del ricorrente, che includevano reati gravi come furti e rapine, delineavano un profilo di delinquente abituale, incompatibile con il beneficio della non punibilità. La Corte ha quindi confermato che la ‘tenuità del fatto’ non può essere invocata da chi dimostra una propensione a delinquere.
Terzo Motivo: La Mancanza di Specificità
Infine, il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato privo del requisito della ‘specificità’. Il ricorrente si era limitato a lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti, senza però confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva motivato il diniego sulla base del certificato penale dell’imputato, denso di condanne per reati di elevata gravità. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone il percorso logico-giuridico. Un’impugnazione generica, che non affronta le specifiche argomentazioni del giudice, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un manuale pratico sui limiti del ricorso in Cassazione. Insegna che non è possibile trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Ribadisce che istituti come la ‘particolare tenuità del fatto’ sono inapplicabili in presenza di un comportamento criminale abituale. Soprattutto, sottolinea l’importanza cruciale della specificità dei motivi di impugnazione: ogni doglianza deve essere mirata, pertinente e costruita in opposizione diretta alle argomentazioni della sentenza che si intende demolire. In assenza di questi requisiti, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione principalmente quando chiede una nuova valutazione dei fatti (che è compito dei giudici di merito), quando i motivi sono in contrasto con principi giuridici consolidati o quando i motivi di impugnazione sono generici e non si confrontano specificamente con la logica della sentenza impugnata.
L’abitualità nel reato impedisce l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì. Secondo la giurisprudenza costante citata nell’ordinanza, la condizione di ‘comportamento abituale’, che si verifica quando l’autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole, è un ostacolo insormontabile all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che il ricorso non può limitarsi a una critica generica della sentenza, ma deve indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Deve esserci un confronto diretto e critico con il percorso logico seguito dal giudice nella decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2535 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 10/12/1982
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittim in quanto:
il primo motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probato sull’esistenza delle violazioni alle prescrizioni della misura di prevenzione per cui è condannato il ricorrente;
il secondo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimi secondo cui “in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ost del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente” (cfr. per tutte, Sez. 4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024 Campana, Rv. 286175);
il terzo motivo è privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha fondato il diniego delle attenuanti generiche sull’esistenza in certificato penale della condanna per numerosi reati elevata gravità, quali furti e rapine;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.