Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un appello alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice ripetizione del processo. La Corte ha regole precise e non riesamina i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a significative sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni possiamo trarre.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato riconosciuto colpevole per la violazione di una specifica norma prevista dal Codice Antimafia (art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011).
Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del suo appello era un presunto ‘vizio di motivazione’, sostenendo che i giudici dei gradi precedenti non avessero giustificato adeguatamente la loro decisione.
La Decisione della Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente respinto, dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione è cruciale per comprendere i limiti del giudizio di cassazione. Il ricorso è stato giudicato ‘meramente rivalutativo in fatto’.
In altre parole, l’imputato non ha sollevato questioni sulla corretta interpretazione o applicazione delle norme giuridiche, ma ha cercato di convincere la Cassazione a riesaminare le prove e a dare una valutazione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito. Questo è esattamente ciò che la Cassazione non può fare. Il suo ruolo è quello di ‘giudice di legittimità’, non di un terzo grado di merito. Pertanto, un appello basato su motivi non consentiti, come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma estremamente chiara. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non presentava argomenti validi per un esame in sede di legittimità. Si limitava a contestare ‘punti della decisione logicamente argomentati e non rivalutabili’. La Corte, quindi, non è nemmeno entrata nel merito della questione, fermandosi a questa valutazione preliminare.
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la Corte ha aggiunto anche il versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella presentazione di un appello infondato.
Conclusioni
Questo caso offre un importante insegnamento: ricorrere in Cassazione è un’azione legale complessa che richiede motivi specifici e solidi, attinenti a questioni di diritto. Tentare di utilizzare questo strumento come un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti del processo non solo è inutile, ma è anche controproducente. La dichiarazione di un ricorso inammissibile non solo cristallizza la condanna, ma aggiunge un ulteriore carico economico sul ricorrente. Prima di intraprendere questa strada, è fondamentale una valutazione legale approfondita per verificare la sussistenza di validi vizi di legittimità da sottoporre alla Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti. In particolare, il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti del processo, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per la violazione dell’articolo 75, comma 2, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, noto come Codice Antimafia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 19 ottobre 2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato, nei confronti di NOME, la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata. Con tali decisioni è stata affermata la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 75 co 2 d.lgs. n.159 del 2011.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME deducendo vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, il ricorso è meramente rivalutativo – in fatto – su punti della decis logicamente argomentati e non rivalutabili in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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