Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i confini del suo giudizio. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cardine: non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una nuova valutazione dei fatti. La conseguenza di un’impostazione errata è la declaratoria di ricorso inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa ordinanza per capire meglio.
Il caso in esame: un appello per appropriazione indebita
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di appropriazione indebita, previsto dall’art. 646 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello, cercando di rimettere in discussione la sua responsabilità penale basandosi su una diversa interpretazione delle prove raccolte.
Le ragioni del ricorso inammissibile secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni principali, strettamente connesse tra loro.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Questo significa che i motivi presentati erano generici e non individuavano in modo preciso e puntuale gli errori di diritto che avrebbe commesso il giudice d’appello.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, le doglianze della difesa miravano a ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e una ricostruzione alternativa dei fatti. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può riesaminare il merito della vicenda, ma un organo che ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha chiarito che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano ampiamente e logicamente spiegato le ragioni del loro convincimento, con argomentazioni esenti da vizi o criticità. L’imputato, nel suo ricorso, non ha evidenziato specifici e decisivi ‘travisamenti’ delle prove – ossia errori macroscopici nella lettura di un atto processuale – ma si è limitato a proporre una lettura diversa degli elementi già valutati.
Di conseguenza, poiché il ricorso si risolveva in una richiesta di riesame del fatto, estranea ai poteri della Corte, è stato dichiarato inammissibile. La condanna accessoria al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa declaratoria, volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’approccio da tenere nel redigere un ricorso per cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario, a pena di inammissibilità, individuare vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di ricorso inammissibile.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione. Inoltre, mancava della specificità richiesta dalla legge nei motivi di impugnazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e decidere se l’imputato è colpevole o innocente?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice del ‘fatto’ ma della ‘legittimità’. Il suo compito non è rivalutare le prove per decidere sulla colpevolezza, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43475 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilit per il reato di cui all’art. 646 cod. pen., oltre ad essere privo dei req specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincim (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.