Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
Presentare un ricorso in Cassazione non significa ottenere un terzo processo. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge, non rivalutare le prove. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a pesanti conseguenze economiche. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato di furto in abitazione, previsto dall’art. 624-bis del codice penale. La condanna, pronunciata in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’impugnazione, ha immediatamente rilevato un difetto fondamentale. Il motivo di ricorso, pur denunciando formalmente un vizio di motivazione, non mirava a contestare la logicità o la coerenza del ragionamento della Corte d’Appello. Al contrario, l’imputato tentava di proporre una diversa interpretazione degli elementi di fatto e delle prove raccolte, chiedendo di fatto ai giudici di legittimità una nuova valutazione del merito della vicenda.
La Suprema Corte ha sottolineato che un simile approccio è precluso in sede di legittimità. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riconsiderare le prove o l’attendibilità di un testimone. Il suo compito è unicamente quello di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha nemmeno denunciato un ‘travisamento della prova’, ovvero un errore materiale nella lettura di un atto processuale, unico caso in cui la Corte può, entro certi limiti, ‘toccare’ il fatto. Ha invece semplicemente offerto una sua versione dei fatti, inammissibile in questa sede.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze economiche per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare tutte le spese del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Essendo stata ravvisata una ‘colpa’ nell’aver proposto un ricorso evidentemente inammissibile, l’imputato è stato condannato anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di comprendere la natura e i limiti del ricorso per Cassazione. Non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, ma un rimedio straordinario per correggere errori di diritto. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma espone a significative sanzioni economiche, confermando la definitività della condanna subita nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello, mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività che non è permessa alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un giudice di ‘terzo grado’?
Significa che la Corte non riesamina il merito della causa (cioè i fatti e le prove) come farebbe un giudice di primo grado o d’appello. Il suo compito è solo quello di ‘giudice di legittimità’, ossia di controllare la corretta applicazione delle leggi e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e quindi attribuibile a colpa del ricorrente, viene anche condannata a pagare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTO DOMINGO( REP. DOMINICANA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che ha denunciato il vizio di motivazione in ord all’affermazione della responsabilità dell’imputato – lungi dal muovere effettive censure legittimità all’iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede, senza neppure assumere il travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione che ha indicato l ragioni per cui la persona offesa è stata ritenuta attendibile (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2 Musa, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2024