Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23821 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME, ritenuta responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 110, 73 d.P.R. 309/90 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale; difetto del contributo causale; 2. Erronea determinazione della pena.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601:” In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”).
Ritenuto che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, COGNOME, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).
Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche è del tutto generica: dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato; quanto all’apporto causale, la partecipazione della ricorrente nella vicenda è stata ritenuta in motivazione determinante e affatto secondaria in relazione all’attività criminosa contestata.
Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è parimenti destituita di fondamento, ostandovi l’entità della pena inflitta, superiore ad anni due di reclusione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore j e