Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21342 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOVILLE ERNICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermandone le rimanenti statuizioni e segnatamente la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale;
premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell’interesse dell’imputato il giorno 26 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all’udienza del giorno 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01); e non deve provvedersi sulla richiesta di liquidazione del compenso, pervenuta in pari data, irritualmente avanzata innanzi a questa Corte dal difensore del COGNOME (in ragione dell’ammissione di quest’ultimo al patrocinio a spese dello Stal:o);
ritenuto che:
il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto «nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l’obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa» (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282067 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 284786 – 01);
il secondo motivo, che censurato la qualificazione del fati:o come bancarotta fraudolenta distrattiva e non anche come bancarotta fraudolenta preferenziale, è del tutto privo di specificità sia nella parte in cui richiama l’imputazione elevata nei confronti dell’imputato (con cui, invero, si è contestata la bancarotta per distrazione o per dissipazione) sia allorché muove doglianze assertive alla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
il terzo motivo, che assume il vizio di motivazione in ordine all’esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, lungi dal muovere compiute censure di legittimità contiene assunti generici (in particolare, sui precedenti dell’imputato che non avrebbero dovuto essere considerati) e sollecita – sempre con asserti apodittici – un diverso apprezzamento di merito (segnatamente della condotta processuale del COGNOME), non consentito in questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 1.86 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. di euro tremila in favore della Cassa delle