Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della prima decisione, escluse le contestate aggravanti, ha dichiarato non dover procedere nei confronti dell’imputato per il delitto di furto, confermandone la condanna per il de di furto in abitazione, rideterminando in mitius la pena;
considerato che:
– il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione della responsabilità dell’imputat il residuo reato, lungi da contenere compiute censure di legittimità, ha perorato un dive apprezzamento del compendio probatorio senza dedurne il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
– il secondo, il terzo e il quarto motivo (rispettivamente, relativi alla misura della ri della pena per le circostanze attenuanti generiche, al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità e alla determinazione della pena base), parimenti sono versati in fatto, n occorrendo dilungarsi per osservare che in relazione all’esclusione dell’attenuante di cui all’art comma 1, n. 4, cod. pen. invocata dalla difesa e alla commisurazione della pena la Corte di merito ha argomentato in maniera congrua e conforme al diritto (richiamando l’ammontare per nulla esiguo del pregiudizio patrimoniale cagionato, nonché la gravità del fatto e la negativa personal dell’imputato, tento conto del suo precedente per analogo delitto) e perciò qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, R 271269-01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024.