Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legitt perché:
il primo motivo consiste in una richiesta di rivalutazione delle prove necessarie a giunge ad un giudizio di responsabilità per l’assenza dal domicilio che era contestata all’imputato, q violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto, rivalutazione c preclusa in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
il secondo motivo è affetto dal vizio di specificità dei motivi di impugnazione, perché prende posizione sulla motivazione usata dalla pronuncia impugnata per negare la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., ovvero il giudizio di pericolosità dell’imputato che dalla sua sottoposizione a misura di prevenzione;
il terzo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta il diniego d attenuanti generiche evidenziando la “quasi incensuratezza” dell’imputato, atteso che pe espresso disposto dell’art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l’incensuratezza dell’imputato non pu di per sé essere motivo di concessione di tale tipologia di attenuanti, pertanto a maggior ragi non può esserlo la “quasi incensuratezza” invocata nel ricorso, mentre l’argomento del buon contegno processuale è proposto in modo assertivo, e la giovane età, al di là delle considerazion sulla inerenza al caso di specie (imputato del 1994, reato del 2022), di per sé non è riten motivo sufficiente per concedere tale tipologia di attenuanti, se non accompagnata dall valutazione della non completa maturità dell’imputato e della incapacità di valutare il pro comportamento secondo le norme del buon vivere civile (Sez. 2 , Sentenza n. 11985 del 04/02/2020, PG in proc. Gismondo, Rv. 278633), mentre, nella parte in cui censura il giudizi di bilanciamento e la dosimetria della pena, il motivo è manifestamente infondato, contestand in modo assertivo giudizi che appartengono alla discrezionalità del giudice del merito, purc non illogicamente motivati (Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 279838);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitatíva, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.