Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Entra nel Merito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a richiedere una nuova valutazione dei fatti. Quando ciò accade, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che confermava la condanna di un imputato per due reati: cessione illecita di sostanze stupefacenti e false dichiarazioni a un pubblico ufficiale riguardo la propria identità. La Corte territoriale aveva ritenuto provata la responsabilità penale, applicando le attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva contestata e determinando la pena finale.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa del ricorrente ha articolato il proprio ricorso su tre punti chiave:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: I primi due motivi contestavano l’affermazione di responsabilità per il reato legato agli stupefacenti, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione delle prove.
2. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: Il terzo motivo criticava la quantificazione della pena. In particolare, si lamentava che i giudici di merito non avessero concesso la prevalenza delle attenuanti generiche, operando una diminuzione della pena ritenuta insufficiente.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, fornendo una chiara spiegazione per ciascun motivo. Per quanto riguarda le censure sulla responsabilità penale, i giudici hanno evidenziato la loro manifesta genericità. Il ricorso, infatti, non individuava specifici travisamenti delle prove, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle fonti probatorie. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità, dove la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, motivata in modo logico e coerente, dei giudici di merito.
Anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la decisione dei giudici di appello era sorretta da una motivazione adeguata e non illogica. La Corte territoriale aveva spiegato che un’ulteriore riduzione della pena avrebbe compromesso la sua funzione rieducativa, tenendo conto della personalità dell’imputato. La Cassazione ha quindi confermato che la valutazione del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è un giudizio di merito che, se correttamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: La Decisione della Corte
L’esito del processo è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma uno strumento di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Proporre un ricorso con motivi generici o volti a una semplice rilettura delle prove non solo non porta all’annullamento della sentenza, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e miravano a una rivalutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che svolge un controllo di legittimità e non di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
La Corte ha valutato se la pena inflitta fosse giusta?
No, la Corte non ha riesaminato la congruità della pena. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al trattamento sanzionatorio perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e non illogica sulla decisione di non concedere la prevalenza delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 996 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: 0554UOG) nato il 01/01/1988
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 17 maggio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, ritenuto il vincolo del continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, l’aveva condannato alla pena di giustizia;
che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell’imputato, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato in materia di sostanze stupefacenti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere caratterizzati da particolare genericità, sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che ben motivano sul punto (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato);
che il terzo motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione, atteso che la Corte territoriale afferma che non si può pervenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche perché con un’ulteriore diminuzione della pena si perderebbe per difetto ogni contatto con la funzione rieducativa della pena medesima e che, tenendo conto della personalità dell’imputato, è da ritenersi corretta la quantificazione della pena inflitta (vedasi pagina 6 della sentenza impugnata);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.