Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto alla difesa, ma l’accesso a questi strumenti non è illimitato. Un esempio emblematico è il concetto di ricorso inammissibile, una decisione con cui la Corte di Cassazione stabilisce che un’impugnazione non può nemmeno essere esaminata nel merito perché priva dei requisiti essenziali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’analisi chiara dei criteri che portano a questa conclusione, in un caso relativo a una condanna per tentata rapina impropria.
I Fatti e il Percorso Giudiziario
Il caso nasce da un episodio di tentata rapina in un’abitazione, a seguito del quale un soggetto veniva condannato sia in primo grado che in appello. Le accuse vertevano, tra le altre, sul delitto di tentata rapina impropria aggravata. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi per contestare la decisione della Corte d’Appello.
I Motivi del Ricorso Inammissibile Presentato alla Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su quattro argomentazioni principali:
1. Errata identificazione: Contestava le modalità con cui era stato identificato come autore del reato.
2. Qualificazione giuridica del fatto: Sosteneva che i fatti non configurassero una tentata rapina impropria.
3. Erronea esclusione della desistenza: Affermava di aver volontariamente abbandonato l’azione criminale.
4. Responsabilità per altri capi d’imputazione: Negava il suo coinvolgimento in un’aggressione collegata ai fatti.
Questi motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio preliminare della Corte di Cassazione, che li ha giudicati nel loro complesso inammissibili.
L’Analisi della Corte e la Manifesta Infondatezza
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa. I primi tre motivi sono stati definiti ‘riproduttivi’ di censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello e ‘generici’, poiché non si confrontavano specificamente con le precise motivazioni della sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già ampiamente spiegato perché l’identificazione fosse corretta, perché il reato fosse qualificabile come tentata rapina impropria (data la violenza usata nell’immediatezza dei fatti) e perché non si potesse parlare di desistenza, dato che l’abbandono del luogo era stato causato da fattori esterni alla volontà dell’imputato.
Anche il quarto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, poiché le argomentazioni erano state già esaminate e respinte in modo convincente nei gradi di merito.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi del ricorso sono una mera ripetizione di quanto già discusso e rigettato, senza attaccare specificamente le ragioni della decisione impugnata, il ricorso diventa uno strumento dilatorio e perde la sua funzione. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui il giudice non è tenuto a motivare il rigetto di istanze che appaiono ‘geneticamente’ e manifestamente infondate o inammissibili. In sostanza, un’impugnazione deve dialogare criticamente con la sentenza che contesta; se non lo fa, è destinata all’inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un messaggio importante per chi intende impugnare una sentenza penale: non basta essere in disaccordo con la decisione. È necessario formulare critiche specifiche, pertinenti e giuridicamente fondate, che mettano in luce vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione del giudice precedente. In assenza di questi elementi, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a riproporre argomenti già adeguatamente respinti nei gradi precedenti, o sono manifestamente infondati, senza confrontarsi in modo critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘riproduttivo’?
Significa che il motivo si limita a ripetere le stesse obiezioni già presentate e respinte nel giudizio di appello, senza introdurre nuove critiche puntuali contro la logica e la coerenza della motivazione della sentenza che si sta contestando.
In caso di tentata rapina, l’abbandono del luogo del reato senza aver rubato nulla costituisce desistenza volontaria?
No, secondo la Corte non si può parlare di desistenza volontaria se l’abbandono del proposito criminale è stato determinato da cause indipendenti dalla volontà del reo, come la reazione della vittima o altre circostanze che hanno reso impossibile continuare l’azione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25180 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25180 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche cesure adeguatamen confutate dalla Corte di appello e generici in quanto non si confrontano con la precisa motivazi della sentenza; che invero: quanto alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di rapina aggravata impropria con particolare riferimento all’identificazione del ricorren osserva come corretta risulta la motivazione della Corte di appello che, oltre che ai verbali re dall’operante che davano atto del riconoscimento fotografico, ha fatto preciso e corre riferimento all’individuazione operata in udienza, al contempo smentendo la meramente congetturale influenza che avrebbe subito il teste di polizia giudiziaria parte offesa e prese fatti;
rilavato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rivolgono censure all qualificata ipotesi di tentata rapina impropria che la Corte territoriale ha ampiamente spi facendo riferimento alla violenza e minaccia posta in essere nell’immediatezza dei fatti che han visto il ricorrente, unitamente ai complici, mettere a soqquadro l’appartamento dal quale tenta di asportare beni di valore, dovendosi, altresì, ritenere precluso ogni tentativo di dare ai diverso significato (specie nella parte in cui si vorrebbe accreditare l’assenza di immediat tra tentata asportazione di beni dall’appartamento e violenza nei confronti del militare liber servizio) che i giudici di merito hanno confutato con pertinenti riferimenti ai dati processu rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura risulta il ter motivo con cui esclude la desistenza del ricorrente che, invero, abbandonava il luogo del rea senza asportare nulla per cause indipendenti dalla sua volontà;
rilevato che il quarto motivo si presenta in parte non dedotto in maniera articolata in se di gravame, in parte inammissibile poiché geneticamente manifestamente infondato; che, invero il ricorrente, con il primo motivo di appello ed i motivi aggiunti ha solo genericamente conf la responsabilità in ordine ai capi c) e d), facendo riferimento all’assenza di element conducesse alla sua corretta identificazione, motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello in quanto comune alla censurata responsabilità di cui al capo b (tentata rapi impropria); che la parte del motivo (ripreso in egual forma nei motivi aggiunti) con c assumeva che il ricorrente non avesse partecipato all’aggressione sul presupposto che solo l’alt complice avrebbe colpito con un pugno il militare è geneticamente manifestamente infondato alla luce della differente evoluzione degli eventi che già il Tribunale aveva adeguatame ricostruito (ultimo capoverso pag. 4 sentenza) rilevando come tutti i soggetti autori dei contestati avessero tentato di bloccare il militare); che, pertanto deve richiamarsi giurisprud di questa Corte secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia p
genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d’interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice merito, che risultino ab origine inammissibili per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di ri (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Rv.265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv.263157);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024