Ricorso Inammissibile per Guida in Ebbrezza: La Cassazione Conferma
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del giudizio di legittimità. Il caso riguardava un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza che aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, ma i suoi motivi sono stati giudicati non idonei a superare il vaglio della Suprema Corte. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede deputata al controllo della corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, emessa dal Tribunale di primo grado. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre specifici motivi di impugnazione, con i quali sperava di ottenere l’annullamento della condanna o una mitigazione della pena.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali doglianze:
1. Violazione dell’art. 131-bis c.p.: Si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p.: Veniva contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato.
3. Violazione dell’art. 186, comma 9-bis del Codice della Strada: Si sollevavano questioni relative alla normativa specifica sulla guida in stato di ebbrezza.
Questi motivi, tuttavia, non hanno superato il filtro di ammissibilità della Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità, infatti, ha lo scopo di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano commesso errori di diritto o se la loro motivazione sia palesemente illogica o contraddittoria, non di riesaminare le scelte discrezionali o le valutazioni di fatto.
Le Motivazioni della Decisione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano “meramente riproduttivi” di censure già adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale. In altre parole, l’appellante si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già discusse e rigettate in appello, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
La Corte ha inoltre sottolineato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o meno delle attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, non è frutto di arbitrio e si basa su una motivazione logica e coerente. La decisione della Corte d’Appello era, secondo i giudici supremi, supportata da “adeguati argomenti giuridici” e priva di qualsiasi “manifesta illogicità”. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per un intervento correttivo da parte della Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara: per accedere al giudizio della Corte di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario, invece, articolare motivi di ricorso che mettano in luce specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nel ragionamento della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di argomenti fattuali già vagliati conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma la funzione nomofilattica della Cassazione e i confini invalicabili tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a riproporre censure e motivi già adeguatamente esaminati e correttamente respinti dalla corte territoriale, senza evidenziare errori di diritto o una motivazione manifestamente illogica.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, la determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione delle attenuanti, è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la decisione è frutto di arbitrarietà o è assistita da una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza (in Reggio Calabria, il 25/01/2020).
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell’art. 131-bis cod. pen., in relazione al diniego della causa di non punibilità; violazione degli artt 62-bis e 133 cod. pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3, 4 e 5), con supporto di adeguati argomenti giuridici; e che è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Presidehte