Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di contestazione. Un’ordinanza recente chiarisce i criteri di ammissibilità, spiegando perché un ricorso inammissibile viene respinto quando si limita a riproporre vecchie argomentazioni senza una critica specifica. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione della Suprema Corte, che non è un terzo giudice del fatto, ma un organo di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I suoi motivi di impugnazione erano due: in primo luogo, contestava l’affermazione della sua responsabilità penale; in secondo luogo, si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente rispetto alla recidiva contestata.
La Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto queste stesse argomentazioni, fornendo una motivazione dettagliata. Tuttavia, il ricorrente ha deciso di riproporle in Cassazione in modo quasi identico.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi del ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili per ragioni distinte ma complementari, che delineano chiaramente i confini del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: La Mera Reiterazione delle Censure
Il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, è stato giudicato inammissibile perché non conteneva una vera critica alla sentenza d’appello. Invece di evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione dei giudici di secondo grado, il ricorrente si è limitato a riproporre la propria versione dei fatti e a sollecitare una nuova e diversa valutazione del compendio istruttorio. La Cassazione ha ribadito che un ricorso con queste caratteristiche è solo “apparente” e non assolve alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella di contestare specificamente i punti della decisione che si ritengono errati.
Il Secondo Motivo: La Mancata Contestazione delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, riguardante le circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione del Tribunale, che negava le attenuanti sulla base dell’assenza di elementi positivi e della presenza di gravi precedenti a carico dell’imputato. Il ricorrente, nel suo atto, non ha mosso alcuna critica specifica a questa valutazione, limitandosi a lamentare il mancato riconoscimento del beneficio. La Cassazione ha evidenziato come il ricorso mancasse di un confronto diretto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, rendendolo generico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere specifico e non può risolversi in una richiesta di riesame del merito della vicenda. La reiterazione pedissequa dei motivi già presentati in appello, senza una critica mirata alla sentenza di secondo grado, trasforma il ricorso in un atto privo di reale contenuto impugnatorio. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha sottolineato che la motivazione del giudice di merito, se logicamente argomentata e priva di vizi di legge, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente non ha indicato alcun elemento concreto che potesse giustificare l’applicazione dell’art. 62-bis c.p., né ha contestato validamente le ragioni del diniego basate sui suoi precedenti penali.
Le Conclusioni: Cosa Imparare da Questa Ordinanza
Questa ordinanza offre una lezione importante: per presentare un ricorso efficace in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. È necessario costruire un’argomentazione giuridica solida che individui e contesti specificamente i vizi della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. La specificità e la pertinenza dei motivi sono, dunque, requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato “apparente” e non specifico?
Un motivo di ricorso è considerato apparente quando si limita a riproporre le stesse censure già dedotte e respinte in appello, o quando sollecita una diversa valutazione dei fatti, senza svolgere una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata.
Per quale motivo la Cassazione ha ritenuto inammissibile la richiesta di concessione delle attenuanti generiche?
La richiesta è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva confermato il giudizio del Tribunale sull’insussistenza di elementi idonei a fondare l’applicazione delle attenuanti e aveva richiamato i gravi precedenti dell’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 168 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 168 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 25/08/1975
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto, è indeducibile perché fond basate su un’alternativa ponderazione del compendio istruttorio, che si risol pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese c argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della motivazione) le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di as tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconosc delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidi riconoscimento delle circostanze generiche in regime di equivalenza, senza confrontar motivazione di primo grado, laddove condivide il giudizio del Tribunale sulla insuss elementi idonei a fondare l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. (peraltro non indicate neppure dal ricorrente) e richiama poi i gravi precedenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Cdillfilieriziéstensore
Il Presidente