Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti delle Impugnazioni Generiche
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze negative per il ricorrente. La Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Analizziamo la decisione per comprendere i requisiti di specificità richiesti per un ricorso efficace.
Il Contesto Processuale
Il caso origina da una condanna per una violazione della legge sugli stupefacenti, qualificata come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La decisione della Corte d’Appello di Roma, che confermava la responsabilità dell’imputato, veniva impugnata con ricorso per cassazione basato su tre principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’appellante ha cercato di contestare la sentenza di secondo grado su tre fronti: l’affermazione di responsabilità, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e l’eccessività della sanzione inflitta. Tuttavia, la Suprema Corte ha giudicato tutti i motivi non meritevoli di accoglimento, definendoli come un tentativo di riproporre questioni già decise.
La Censura sulla Responsabilità: un Riesame del Merito
Il primo motivo di ricorso contestava la valutazione dei fatti che avevano portato all’affermazione di colpevolezza. La Cassazione ha prontamente respinto questa doglianza, qualificandola come un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La Corte ha sottolineato che la Corte territoriale aveva già vagliato e disatteso tali argomenti con una motivazione “lineare e priva di fratture logiche”. In sede di legittimità, non è possibile rimettere in discussione l’accertamento fattuale, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
L’Art. 131-bis e l’Eccessività della Pena: un Ricorso Inammissibile per Genericità
Anche le altre due doglianze hanno subito la stessa sorte. La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata giudicata una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, secondo la Cassazione, non si è “misurato con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati” dal giudice precedente.
Similmente, i motivi relativi all’eccessività della pena e alla negata concessione delle attenuanti generiche sono stati definiti “a-specifici”. La Suprema Corte ha evidenziato come il provvedimento impugnato avesse argomentazioni connotate da “lineare e coerente logicità”, con le quali il ricorrente non si era confrontato in modo critico e specifico.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul principio consolidato che il ricorso per cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Il ricorrente ha l’onere di individuare con precisione le criticità della sentenza impugnata, siano esse violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione, ma è necessario dimostrare, punto per punto, perché il ragionamento del giudice di appello sarebbe errato. In questo caso, la difesa non ha superato questa soglia, presentando un ricorso che la Corte ha interpretato come un tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda, compito che esula dalle funzioni della Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la superficialità e la genericità nell’articolazione dei motivi di ricorso rappresentano un errore strategico che preclude ogni possibilità di successo davanti alla Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e si limitavano a riproporre questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la logica della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘a-specifico’?
Secondo la Corte, un motivo è ‘a-specifico’ quando non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza che si contesta. In pratica, il ricorrente non spiega perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe illogico o errato, ma si limita a ripetere le proprie tesi.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente, che deve anche farsi carico del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1892 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1892 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALESTRINA il 06/02/1996
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28779/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatam vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione l e priva di fratture logiche (cfr. pag. 2);
Ritenuto che la seconda doglianza, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazio quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. ripropone censure già vagliate dalla Corte territoriale, che non si misurano con apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto che anche i motivi con cui si censura l’eccessività del trattamento sanzionatori (con particolare riguardo alla negata concessione delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod. pen.) sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non confronta (pag. 3,4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024