Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3320 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3320 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
34817/2024 GLYPH Rel. Borrelli – Ud. 18.12.2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, sono manifestamente infondati, posto che la motivazione della sentenza della Corte di Appello, che ben chiarisce gli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità penale dell’imputato quanto alla sottrazione dei cavi di rame dall’interno della scuola, non è manifestamente infondata, mentre quella .del ricorrente è solo la riproposizione della tesi ricostruttiva alternativa già smentita dalla Corte distrettuale;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. – è inammissibile perché 1) non vi era motivo di appello, dal momento che la richiesta contenuta nelle conclusioni scritte depositate dinanzi alla Corte di appello era generica; 2) l’accesso al proscioglimento invocato sarebbe stato impedito dalla pena edittale prevista per il furto pluriaggravato, ostativa sia nel regime ante che post riforma Cartabia;
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è assolutamente carente di interesse giacché tali circostanze erano già state riconosciute dal Giudice di primo grado;
Rilevato, infine, che il quinto motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione, da parte della Corte di Appello, di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – è manifestamente infondato, atteso che il termine prescrizionale maturerà non prima del 10 maggio 2028, trascorsi dodici anni e sei mesi dal commesso reato;
Rilevato che il sesto motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata
concessione dei benefici di legge richiesti nell’atto di appello – è generico per indeterminatezza in quanto neanche specifica quali sarebbero i benefici richiesti e non concessi e quali le ragioni a sostegno.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 18 dicembre 2024
Il consigli GLYPH estensore
Il Presidente