Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta formulazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per furto pluriaggravato, sottolineando come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi proposti non consentano un esame nel merito della questione. Questo caso serve come monito sull’importanza di strutturare un ricorso con argomentazioni specifiche e pertinenti, anziché limitarsi a riproporre tesi già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di furto pluriaggravato, consistito nella sottrazione di cavi di rame dall’interno di un edificio scolastico. La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la sua responsabilità penale. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e la correttezza della sentenza impugnata.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità
Il ricorso si articolava in sei distinti motivi, che la Suprema Corte ha analizzato e respinto uno per uno, giungendo a una declaratoria di ricorso inammissibile nella sua interezza. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni del ricorrente e le ragioni del loro rigetto:
1. Valutazione delle prove: I primi due motivi contestavano la violazione di norme processuali e vizi di motivazione riguardo al quadro probatorio. La Corte li ha ritenuti manifestamente infondati, poiché la sentenza d’appello aveva chiaramente e logicamente esposto gli elementi a fondamento della condanna. Il ricorso, in questa parte, si limitava a riproporre una tesi difensiva alternativa già motivatamente smentita dalla Corte territoriale.
2. Mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. Il terzo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte lo ha giudicato inammissibile per due ragioni: la richiesta in appello era stata generica e, in ogni caso, la pena prevista per il furto pluriaggravato non permetteva l’applicazione di tale beneficio.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Il quarto motivo è stato ritenuto carente di interesse, poiché le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse dal giudice di primo grado.
4. Erronea applicazione della legge sulla prescrizione: Il quinto motivo, relativo alla presunta estinzione del reato per prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno calcolato che il termine prescrizionale sarebbe maturato solo nel maggio 2028.
5. Genericità nella richiesta di altri benefici: L’ultimo motivo, con cui si richiedevano genericamente i “benefici di legge”, è stato dichiarato inammissibile per la sua indeterminatezza, non specificando quali benefici si richiedessero e per quali ragioni.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine del diritto processuale penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, dove si possono rivalutare le prove. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre semplicemente la propria versione dei fatti, già rigettata dai giudici di merito con motivazione congrua, rende il motivo manifestamente infondato.
In secondo luogo, i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici. Come evidenziato dalla Corte, una richiesta di applicazione di un istituto giuridico (come la non punibilità ex art. 131 bis c.p. o altri benefici) deve essere precisa e supportata da argomentazioni pertinenti. Una richiesta vaga e indeterminata non può essere presa in considerazione e conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
Infine, il principio dell’interesse ad agire è fondamentale: non si può lamentare la mancata concessione di un beneficio (le attenuanti generiche) che è già stato riconosciuto. Tale motivo è, appunto, privo di interesse e quindi inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che la redazione di un ricorso, specialmente in sede di legittimità, richiede rigore, specificità e un’attenta analisi giuridica. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo il mancato esame delle proprie ragioni, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione, pertanto, funge da chiaro promemoria per la difesa: un’impugnazione efficace deve concentrarsi su vizi reali e specifici della sentenza, evitando argomentazioni generiche o meramente ripetitive, destinate a scontrarsi con una sicura declaratoria di inammissibilità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti richiesti dalla legge. Come emerge dal caso in esame, le cause principali sono la manifesta infondatezza dei motivi (quando sono palesemente privi di pregio), la genericità (quando le censure non sono specifiche e dettagliate) e la carenza di interesse (quando il ricorrente si duole di un punto su cui ha già ottenuto soddisfazione).
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o decidere quale ricostruzione dei fatti sia più credibile, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Riproporre semplicemente una tesi difensiva già respinta rende il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento analizzato (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3320 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3320 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 16/01/1997
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
34817/2024 GLYPH Rel. COGNOME – Ud. 18.12.2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, sono manifestamente infondati, posto che la motivazione della sentenza della Corte di Appello, che ben chiarisce gli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità penale dell’imputato quanto alla sottrazione dei cavi di rame dall’interno della scuola, non è manifestamente infondata, mentre quella .del ricorrente è solo la riproposizione della tesi ricostruttiva alternativa già smentita dalla Corte distrettuale;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. – è inammissibile perché 1) non vi era motivo di appello, dal momento che la richiesta contenuta nelle conclusioni scritte depositate dinanzi alla Corte di appello era generica; 2) l’accesso al proscioglimento invocato sarebbe stato impedito dalla pena edittale prevista per il furto pluriaggravato, ostativa sia nel regime ante che post riforma Cartabia;
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è assolutamente carente di interesse giacché tali circostanze erano già state riconosciute dal Giudice di primo grado;
Rilevato, infine, che il quinto motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione, da parte della Corte di Appello, di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – è manifestamente infondato, atteso che il termine prescrizionale maturerà non prima del 10 maggio 2028, trascorsi dodici anni e sei mesi dal commesso reato;
Rilevato che il sesto motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata
concessione dei benefici di legge richiesti nell’atto di appello – è generico per indeterminatezza in quanto neanche specifica quali sarebbero i benefici richiesti e non concessi e quali le ragioni a sostegno.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 18 dicembre 2024
Il consigli GLYPH estensore
Il Presidente