Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 278 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 278 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 25/02/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che richiamati i motivi di ricorso, ha concluso per il suo integrale accoglimento, con cassazione, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 febbraio 2025 la Corte di appello di Caltanissetta -in parziale riforma di quella con cui, il 25 giugno 2024, il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, aveva giudicato COGNOME NOME colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), di cui all’art. 3 d.lgs. 7472000, il 30 settembre 2015, data di presentazione telematica della dichiarazione annuale, e 2), di cui all’art. 11 d.lgs. 7472000, il 23 giugno 2017, data di sottoscrizione dell’atto di retrocessione della donazione, unificati per il vincolo della continuazione, e lo aveva condannato alla pena di anni 3 mesi uno di reclusione- ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 2) della rubrica, essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminato la pena inflitta all’COGNOME per il reato di cui al capo 1) in anni uno e mesi quattro di reclusione; ha confermato, nel resto, l’impugnata sentenza.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge -art. 429 cod.proc.pen. per indeterminatezza del capo di imputazione di cui al capo 1) della rubrica- con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio, privo degli elementi spazio-temporali del reato contestato, e violazione del diritto di difesa, oltre che per carenza di motivazione in ordine alla eccezione difensiva sollevata, al proposito, con l’atto di appello.
L’eccezione era stata formulata nel corso del giudizio di primo grado e poi in appello, rilevando quanto alla formulazione del capo di imputazione che lo stesso, nel fare riferimento alla condotta di annotazione nel libro giornale e nel registro IVA di una operazione mai eseguita riferita ad una fattura mai emessa, non riportava specificazione in merito al numero di registrazione, al numero della fattura, all’anno di riferimento della fattura, al soggetto che avrebbe emesso la fattura o alla sua riferibilità, né indicava il dato oggettivo che dimostrava che la detta fattura non fosse mai stata emessa.
Generica ed apparente sarebbe stata la motivazione assunta dalla Corte territoriale -circa la corretta indicazione degli elementi strutturali del reato- a fondamento del rigetto della formulata eccezione.
2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 3 d.lgs. 74/2000, per carenza degli elementi costitutivi del reato stesso e, specificamente, della prova dell’uso di mezzi fraudolenti.
La condotta sanzionata dall’art. 3 d.lgs. 74/2000 prevede due fasi, la prima prodromica ed ingannatoria, la seconda consistente nella presentazione di una dichiarazione ai fini del pagamento delle imposte mendace.
Nel caso di specie i Giudici di merito hanno ritenuto ‘mezzo fraudolento’ la registrazione nelle scritture contabili di una fattura mai emessa: “[Un particolare qualificavano come operazioni simulate oggettivamente l’aver indicato nelle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE una voce di costo per lavorazioni. Annotazione, poi, indicata nella dichiarazione relativa all’imposta IRES.”. Mancherebbe, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, la prova del quid pluris atto a configurare il reato, non potendosi ravvisare nella semplice registrazione della contabilità la fase prodromica ed ingannatoria postulata dalla norma.
2.3. Col terzo motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e alla dichiarata prescrizione del capo 2 della rubrica, in ordine alla confermata confisca dei beni immobili sottoposti a sequestro, e correlativo vizio di motivazione, asseritannente omessa, in relazione al sesto motivo formulato con l’atto di appello, con il quale si chiedeva la riforma, sul punto, della sentenza del Tribunale.
2.4. Si invoca, conclusivamente, l’annullamento della sentenza impugnata,
Con le rassegnate conclusioni la difesa, in replica rispetto a quelle del Procuratore generale, insiste nei motivi di ricorso, ribadendo le argomentazioni ivi svolte, specificando, quanto al terzo, che con l’atto di appello erano state esposte le ragioni per le quali l’assunto del Giudice di primo grado in merito alla configurabilità del reato di cui al capo 2) della rubrica fossero state assolutamente carenti; che la Corte nissena aveva omesso ogni forma di considerazione e di motivazione, pur se, da un lato, le era stata sollecitata l’attenzione verso la dichiarazione della prescrizione del reato di cui all’art. 3 d.lgs. 74/2000, quale elemento di novità processuale strettamente connesso al motivo di appello, con correlativo obbligo di motivazione rafforzato, sicché, al cospetto della denunciata omissione motivazionale, non avrebbe potuto ritenersi bastevole la confermata condanna per il reato di cui all’art. 3, poiché la questione sollevata con il sesto motivo d’appello era proprio legata -non alla possibilità di dichiarare la confisca anche per equivalente, quanto piuttosto- alla circostanza della disponibilità dei beni in capo al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che l’art. 429, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il decreto è nullo se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lett. c) e f), ossia, per quanto qui rileva, se difetta l’enunciazione, in forma chiara e precisa, dei fatti.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 5, n. 26681 del 22/05/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023; Sez. 5. n. 16993 del 02/03/2020, COGNOME, Rv. 279090) e a condizione che il medesimo abbia avuto effettivamente modo di esercitare le sue difese sull’intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 257278).
1.1. La Corte di appello ha ritenuto che «il capo di imputazione è stato correttamente formulato con l’indicazione di tutti gli elementi strutturali e spaziotemporali della condotta contestata, che si riferisce al compimento di operazioni contabili simulate per operazioni mai eseguite ed indicazione nelle dichiarazioni dei redditi di elementi passivi inesistenti al fine di ottenere indebite decurtazioni del debito di imposta».
1.2. Ritiene il Collegio la correttezza, in diritto, della decisione della Corte territoriale, resa con motivazione scevra da illogicità manifesta, poiché, nella specie, deve escludersi la configurabilità della paventata nullità del capo di imputazione per indeterminatezza del fatto contestato, risultando, invece, l’imputazione formulata in forma «chiara e precisa», proprio come richiesto dall’art. 429 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., attraverso l’individuazione degli elementi costitutivi della condotta illecita, essendo specificati la dislocazione delle annotazioni false (libro giornale e registro Iva acquisti), la fattura registrata relativa ad un’operazione mai eseguita, l’ammontare preciso degli elementi passivi fittizi e dell’imposta evasa e la data di presentazione telematica della dichiarazione annuale.
Si tratta, pertanto, di specificazioni sufficienti ai fini della valutazione dell completezza dell’incolpazione e della sua idoneità a consentire all’imputato un efficace esercizio della sua difesa, ferma rimanendo la necessità di mantenere
distinto, evidentemente, il piano della contestazione della condotta di reato con quello della prova della medesima, laddove, peraltro, le stesse deduzioni difensive dimostrano che l’imputato ha avuto modo di controdedurre in modo pieno, senza nessuna menomazione delle sue prerogative, rispetto alla prospettazione accusatoria ed alla presupposta qualifica soggettiva attribuitagli.
A ciò va aggiunto che il contenuto degli atti di indagine allegati, posti tempestivamente a disposizione della difesa, ha consentito all’imputato agevolmente di conoscere tutto il compendio accusatorio e, conseguentemente, di salvaguardare integralmente la propria posizione (come poi effettivamente avvenuto).
1.3. Il motivo, sì come proposto, manifestamente infondato, è, dunque, inammissibile.
Il secondo motivo è, sia pure per altro verso, comunque inammissibile, non essendo stato sottoposto all’attenzione della Corte con l’atto di appello.
La doglianza sollevata, relativa a pretesa violazione di legge in relazione all’art. 3 d.lgs. 74/2000, per carenza degli elementi costitutivi del reato stesso e, specificamente, della prova dell’uso di mezzi fraudolenti, deve ritenersi tardiva. Dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata emerge chiaramente che la stessa non aveva costituito motivo di appello.
Posto che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01, e Sez. 5, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438).
La lettura dei motivi di appello ne offre diretta conferma.
Del pari inammissibile è il terzo motivo -con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 dei 2000 e alla declaratoria di prescrizione del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 2) e per omessa motivazione con riferimento alla confisca dei beni immobili- per carenza di interesse.
3.1. Preliminarmente inquadrata la nozione di “interesse alla impugnazione” ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che stabilisce che «per proporre impugnazione occorre avervi interesse», si osserva che l’interesse rappresenta una condizione di ammissibilità della impugnazione ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; si rileva che, nel processo penale, esso sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr. per tutte Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093), sicché deve essere concreto e attuale, nel senso che il risultato perseguito deve essere in grado di incidere sulla situazione sfavorevole determinata dalla pronuncia impugnata (concretezza) e deve persistere sino al momento della decisione (attualità); si precisa, dunque, quanto segue.
3.2. E’ la stessa difesa dell’odierno ricorrente ad affermare, già con l’atto di appello (nello svolgimento del motivo con cui invocava la revoca della statuizione relativa alla confisca dei beni immobili in sequestro) che “ciò che rileva nel caso di specie è proprio il risultato probatorio scaturito dall’istruttoria celebrata nel corso del primo grado. Per come già detto sopra, non sussiste la prova certa e oggettiva che i beni sequestrati fossero nella piena disponibilità del Sig. COGNOME, anzi, dal punto di vista civilistico gli stessi risultano intestati ai genitori, unici veri proprietari opportuno ribadire che la prova concreta e reale che il Sig. COGNOME abbia disposto la retrocessione dei beni donatigli circa tre anni prima dai genitori, , nel caso di specie non è stata in alcun modo raggiunta”.
3.3. Nella specie fa difetto l’interesse del ricorrente al ricorso.
Con la sentenza di primo grado, era stata riconosciuta la responsabilità per il reato di cui al capo 2), essendo emerso che l’imputato aveva simulato una falsa retrocessione di beni ricevuti in donazione dai genitori in data 9 giugno 2014, quindi oltre tre anni prima, sottoscrivendo l’atto di retrocessione il 23 giugno 2017. Si era evidenziata la scarsa credibilità delle affermazioni della madre e del fratello dell’imputato, secondo cui la prima avrebbe inopinatamente disposto in vita di un immobile in favore del figlio, a discapito degli altri tre figli, per poi “ripensarc dopo tre anni (venuta verosimilmente meno la pretesa tributaria nei confronti del figlio, i cui debiti erano tutti confluiti in un’unica procedura fallimentare -v’era stata, infatti, condanna del Tribunale per il reato ex art. 216 I. fall., essendo intervenuto un concordato in appello-).
La difesa si limita a dedurre l’omessa motivazione sulla statuizione di confisca degli immobili da parte della Corte territoriale, limitatasi a dichiarare la prescrizione del reato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata : « pur ritenendosi la natura simulata dell’atto negoziale di retrocessione del bene donato, deve dichiararsi il nok, doversi procedere per il reato previsto al capo 2 della rubrica, essendosi compiuto
il termine massimo di prescrizione in data 22.12.2024»), non confrontandosi con l’ampio ed esauriente apparato argomentativo del Giudice di primo grado (contestato coi motivi di appello solo con riferimento alle discusse finalità e motivi della fraudolenta retrocessione ma non adeguatamente contraddetto da idonei argomenti di prova) dalla Corte di appello validato, che, come sintetizzato, letto in uno con le motivazioni del Tribunale, attesta inequivocamente, conseguentemente alla mancata titolarità del bene confiscato in capo al ricorrente, l’assenza di interesse rispetto alla pronuncia invocata.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di ihammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
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