Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41032 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41032 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Sesto San Giovanni il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 24/06/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/06/2025 la Corte di appello di Milano, decidendo sull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del 16/04/2013 con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato NOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. La Corte ha tuttavia riconosciuto all’imputato il beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato. Deduce il difensore che il reato contestato all’imputato si assume commesso il 15/11/2010 e che il delitto si sarebbe dunque estinto per prescrizione il 15/11/2020, non potendo la prescrizione massima, calcolata ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., superare gli anni 10. Il calcolo della prescrizione operato nella sentenza impugnata – che portava a ritenere maturata la stessa al 24/10/2031 tenendo conto della sospensione di cui all’art. 175, comma 8, cod. proc. pen. era quindi errato, anche perchØ portava ad un risultato in palese contrasto con l’istituto stesso della prescrizione (rappresentato dalla esigenza di non sottoporre a pena un individuo per fatti estremamente risalenti nel tempo).
2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale nonchØ mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce in particolare la difesa che la sentenza impugnata avrebbe omesso di accertare (o comunque di prendere in considerazione la possibilità) che l’imputato sia stato in realtà l’autore del delitto presupposto della contestata ricettazione, vale a dire del furto del contrassegno del ciclomotore denunciato come rubato. Ciò imponeva, a detta del ricorrente, di assolvere l’imputato dal
reato contestato e ritenerlo semmai responsabile di quello di furto, che era però oramai prescritto da tempo in quanto la denuncia per tale reato risaliva al 22/10/2006.
2.3. Col terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. di cui pure risultavano sussistenti tutti i presupposti applicativi. Nonostante il difensore avesse sollecitato, in sede di appello, il proscioglimento ‘perchØ il fatto non sussiste ovvero altra formula che sarà ritenuta di giustizia’ la Corte di appello aveva omesso di motivare in ordine alla applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il procedimento si Ł svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le seguenti ragioni.
Il primo motivo Ł privo del requisito della specificità prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., in quanto non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata, ed Ł comunque manifestamente infondato.
I giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali, pur essendo il delitto alquanto risalente, la prescrizione non era maturata. La Corte ha infatti chiarito che l’imputato era stato giudicato in contumacia nel 2013 e poi era stato rimesso in termini per proporre l’impugnazione; conseguentemente si doveva fare applicazione del disposto dell’art. 175, comma 8, cod. proc. pen, a norma del quale ‘Se la restituzione nel termine Ł concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione’ – da notare che il comma 2 dell’art. 175, prima dell’abolizione dell’istituto della contumacia ad opera della legge 28 aprile 2014, n. 67, contemplava sia l’ipotesi del condannato con decreto penale di condanna (come nell’attuale formulazione) sia quella l’imputato condannato in contumacia (ipotesi non piø presente nell’attuale formulazione a seguito della suddetta legge) -. Secondo i giudici dell’appello, nel caso in esame non si doveva dunque tenere conto del periodo intercorso tra la notifica dell’estratto contumaciale (avvenuta il 24/09/2013) e l’ordinanza di rescissione del giudicato (recte remissione in termini) (adottata il 10/09/2024), pari a complessivi 9 anni, 11 mesi e 14 giorni. Per effetto di tale periodo di sospensione la prescrizione che sarebbe maturata solo il 24/11/2031 e non il 15/11/2020 (come invece sarebbe accaduto in mancanza della sospensione stessa).
Con tale motivazione (del tutto corretta e condivisibile) il difensore non sembra essersi minimamente confrontato. Il ricorrente non ha infatti indicato alcuna ragione per la quale la disposizione sopra richiamata non era applicabile nØ ha contestato il computo del termine di sospensione, limitandosi genericamente a dolersi degli effetti, a suo dire, inaccettabili che l’applicazione della norma comportava nel caso in esame. E’ poi appena il caso di evidenziare che Ł pacifico in giurisprudenza che le cause di sospensione dei termini prescrizionali introducono una parentesi nel computo degli stessi che ben può comportare anche il superamento del termine massimo di prescrizione di cui all’art. 161, comma 2, cod. pen. (che infatti fa significativamente riferimento al solo istituto della interruzione della prescrizione e non anche a quello della sospensione).
Il secondo motivo Ł inammissibile giusto il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto deduce violazioni di legge non dedotte nei motivi di appello. Ed infatti, in sede di appello il difensore si era limitato ad impugnare solo il punto della sentenza di condanna
avente ad oggetto il dolo della ricettazione, contestando in particolare l’assenza dello scopo di profitto e della consapevolezza della provenienza furtiva del bene in capo all’indagato. E’ quindi evidente che il ricorrente non si può neppure dolere in questa sede dell’omessa motivazione della sentenza di appello in ordine ad una questione che non aveva sollevato in sede di gravame.
Peraltro la richiesta della difesa di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, oltre che inammissibile, Ł anche manifestamente infondata. Ed invero, questa Suprema Corte ha costantemente ribadito il principio di diritto secondo il quale ‘ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario’ (Sez. 2, Sentenza n. 4434 del 24/11/2021 (dep. 2022), COGNOME, Rv. 282955 – 01). Si Ł altresì condivisibilmente precisato che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto, solo allorchØ questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, Sentenza n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594-01). Sulla base dei principi sopra esposti, contrariamente a quanto ritiene il difensore, i giudici di merito non dovevano affatto motivare in ordine alla ragioni per le quali l’imputato non era l’autore del reato presupposto, tanto piø che, come detto, nØ nel giudizio di primo grado nØ in quello di appello, tale ipotesi era stata prospettata dall’interessato.
Per ragioni analoghe a quelle da ultimo esposte risulta inammissibile anche il terzo motivo di ricorso avente ad oggetto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. Anche in questo caso, va rilevato che la questione non era stata posta dal difensore con i motivi di appello, sebbene l’art. 131bis cod. pen. – introdotto dal D. Lgs 16/03/2015 n. 28 -, non esistente al momento della pronuncia di primo grado del 2013, era tuttavia già vigente al momento della presentazione dell’appello nel 2024. A questa data era peraltro già in vigore anche l’art. 1, comma 1, lett. c) del D. Lgs 10/10/2022 n. 150, che modificando il comma 1 dell’art. 131bis aveva reso applicabile la causa di non punibilità anche al delitto di ricettazione. Ciò detto, per stessa ammissione del ricorrente (il quale afferma di aver chiesto in sede di gravame la sola assoluzione dell’imputato perchØ il fatto non sussiste ‘ovvero con altra formula che sarà ritenuta di giustizia’), Ł pacifico che il problema della particolare tenuità del fatto non era mai stato posto in sede di appello con specifico motivo o con specifica richiesta.
Ciò detto, occorre rilevare che questa Corte ha piø volte negato che la causa di esclusione della punibilità in argomento possa essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la disposizione dell’art. 131-bis cod. pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi appunto la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271877; conf. Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, COGNOME NOME, Rv. 275782 Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).
Va altresì chiarito che, sebbene sia oramai pacifico in giurisprudenza che l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale, sicchØ la causa di non punibilità può essere rilevata di ufficio (per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi Ł l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo) ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 2175 del 25/11/2020 (dep. 2021), Ugboh, Rv. 280707-01), tuttavia Ł altrettanto pacifico che la Corte di cassazione può rilevare, anche ex officio, una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. solo a condizione che la stessa sia stata investita di un ricorso che sia
ammissibile, anche per un motivo diverso da quello riguardante tale causa (vedi in tal senso e con specifico riferimento all’art. 131bis cod. pen., Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593-01, la quale ha chiarito che, fuori dei casi in cui venga in rilievo la necessità di applicare a ricorsi per cassazione pendenti una legge sopravvenuta piø favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d’ufficio della questione).
Nel caso in esame, il ricorso non Ł ammissibile, essendo risultati inammissibili (seppur per diverse ragioni) tutti i singoli motivi dedotti. Conseguentemente questa Corte non può rilevare la eventuale sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Ferme restando le considerazioni che precedono, va anche rilevato che ‘la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d’ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione però che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine’ (Sez. 6, Sentenza n. 7606 del 16/12/2016, (dep. 2017), Curia, Rv. 269164-01). Anche la non immediata rilevabilità dagli atti dei presupposti della particolare tenuità e la necessità di ulteriori accertamenti di fatto Ł ostativa, nel caso in esame, al rilievo della causa di proscioglimento da parte di questa Corte.
Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
A tale declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME