Ricorso Inammissibile: Quando l’Omissione dei Motivi di Appello Costa Cara
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla strategia processuale e sulle conseguenze di un’errata impostazione dei motivi di gravame. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile non solo precluda la possibilità di una revisione della sentenza, ma comporti anche significative sanzioni economiche. La decisione sottolinea il principio di preclusione, un cardine del nostro sistema processuale che impone di presentare tutte le proprie doglianze nel momento e nel grado di giudizio appropriati.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il delitto di insolvenza fraudolenta, previsto dall’art. 641 del codice penale. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi: la contestazione della sua colpevolezza, basata su una presunta illogicità della motivazione della sentenza, e la critica al diniego delle attenuanti generiche.
Analisi del Ricorso Inammissibile e i Suoi Limiti
La Corte Suprema ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta e perentoria: l’inammissibilità. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un’analisi preliminare dei presupposti del ricorso stesso, evidenziando vizi procedurali insormontabili.
Il Primo Motivo: La Preclusione Processuale
Il punto cruciale della decisione riguarda il primo motivo di ricorso, con cui l’imputato cercava di rimettere in discussione la propria responsabilità. La Cassazione ha rilevato che tale questione non era stata sollevata nei motivi di appello presentati alla Corte territoriale. Questo errore si è rivelato fatale. Secondo la legge, infatti, le questioni non devolute al giudice di secondo grado non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità. Si è verificata, quindi, una “preclusione” che ha reso il motivo di ricorso non consentito dalla legge e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Logicità della Motivazione del Giudice di Appello
Anche il secondo motivo, relativo alla negazione delle attenuanti generiche, non ha avuto miglior sorte. La Corte di Cassazione ha ribadito il proprio ruolo di giudice di legittimità, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito argomentazioni non manifestamente illogiche per giustificare il diniego delle attenuanti. Pertanto, tale valutazione, essendo immune da vizi logici evidenti, non era censurabile in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte, nel suo provvedimento, ha ritenuto che il primo motivo di ricorso fosse inammissibile a causa della preclusione derivante dalla mancata presentazione di specifici motivi d’appello sul punto dell’affermazione di responsabilità. Ciò significa che, non avendo contestato la propria colpevolezza nel secondo grado di giudizio, il ricorrente ha perso il diritto di farlo davanti alla Cassazione. Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha stabilito che la motivazione del giudice d’appello sulla negazione delle attenuanti generiche era fondata su argomenti privi di manifesta illogicità e, come tali, non sindacabili in quella sede. Di fronte a queste due criticità, l’intero ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza fondamentale di una corretta e completa formulazione dei motivi di appello. Omettere una doglianza nel grado di giudizio corretto significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farla valere. La strategia difensiva deve essere pianificata con attenzione sin dalle prime fasi del processo, poiché gli errori procedurali, come dimostra questo caso, possono precludere ogni possibilità di successo, indipendentemente dalla fondatezza delle proprie ragioni nel merito.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione la propria responsabilità penale?
No, la sentenza chiarisce che se un punto specifico, come l’affermazione di responsabilità, non viene contestato nei motivi di appello, si crea una preclusione che impedisce di sollevare la questione per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha cercato di contestare la propria colpevolezza senza averlo fatto nel precedente grado di appello e perché la sua critica alla negazione delle attenuanti generiche non ha dimostrato una manifesta illogicità nella motivazione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Letta altresì la memoria successivamente depositata;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, reiterato nella memoria, che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità pe il delitto di cui all’art. 641 cod.pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla b della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusion derivante dalla omessa presentazione di motivi di appello in punto affermazione di responsabilità;
che inoltre la negazione delle attenuanti generiche è fondata dal giudice di appello su argomenti privi di manifesta illogicità esposti a p. 2 e pertanto non censurabili nell presente sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma 23 aprile 2024