Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6664 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI:034Q2GA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME – nel quale il difensore si duole, col primo motivo di ricorso, del vizio di motivazione sulla determinazione della pena e della violazione dell’art. 133 cod. pen., con il secondo motivo, della violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con il terzo motivo, della violazione degli artt. 131 bis, 133 cod. pen., con l’ultimo motivo di ricorso, della violazione di legge in relazione agli artt. 137 e 143 cod. proc. pen., per mancata sottoscrizione del verbale di udienza di convalida e comunque mancata traduzione nella lingua dell’imputato – sono inammissibili, perché in parte riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e in parte dedotte per la prima volta in sede di legittimità.
Rilevato che la Corte di appello di Palermo evidenzia l’irrilevanza del fatto che nell’atto di appello si faccia riferimento ad un certificato del casellario che risul “nullo” quanto a precedenti penali a carico di COGNOME, avendo, invero, detta Corte acquisito un aggiornato certificato del casellario giudiziale, rilasciato nel maggio 2023, da cui risultano i numerosi precedenti penali dell’odierno ricorrente.
Osservato che, per quanto concerne le doglianze in relazione alla determinazione della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultano non essere state dedotte con l’appello.
Rilevato che, in ordine alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., la Corte la ha esclusa evidenziando – in modo non manifestamente illogico – che il ricorrente, in totale spregio del provvedimento di espulsione dal territorio italiano, ha fatto nuovamente ingresso clandestino sul territorio italiano insieme ad altri soggetti extracomunitari, e quindi risulta avere posto in essere condotte che destano un particolare allarme sociale e vanificano anche le complesse procedure di espulsione; ha, inoltre, fatto leva sui numerosi precedenti penali, tali da rimarcare la rilevanza della condotta in esame nel senso dell’abitualità.
Sottolineato, infine, con riguardo alla lamentata violazione del diritto di difesa, che la Corte di appello di Palermo osserva che risulta poco credibile, né è stata diversamente provata, l’ipotesi secondo cui COGNOME non fosse a conoscenza della
lingua italiana, dal momento che egli ha vissuto per lungo tempo in Italia, per come si desume dalla serie di reati di cui si è reso responsabile sul territorio nazionale; e che comunque l’ulteriore rilievo sulla mancata sottoscrizione del verbale, oltre a non essere stato dedotto precedentemente, è privo di autosufficienza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.