Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Generico
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare una critica precisa e argomentata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di specificità che ogni atto di impugnazione deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Condanna per Truffa
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di truffa emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la valutazione della Corte di merito riguardo all’elemento soggettivo del reato, ovvero la sua consapevolezza e volontà di commettere il fatto. Il ricorso mirava a ottenere un annullamento della sentenza di condanna, basandosi su una diversa interpretazione delle prove.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 6 febbraio 2024, ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nell’analisi del merito delle censure sollevate. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per l’imputato di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato giudicato inammissibile?
La ragione della decisione risiede interamente nella modalità con cui è stato redatto l’atto di impugnazione. La Corte ha osservato che i motivi presentati non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello. In altre parole, l’imputato non ha sviluppato una critica specifica contro le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche difese.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere alla ‘tipica funzione di una critica argomentata’ avverso la sentenza che si intende contestare. I motivi devono essere specifici, non solo apparenti. Nel caso di specie, mancava un confronto diretto e puntuale con le ragioni esposte dai giudici d’appello (contenute alle pagine 9-10 della sentenza impugnata), rendendo l’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha quindi sanzionato il ricorrente anche per i profili di colpa emersi nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: l’appello non è una semplice occasione per ripetere le proprie ragioni, ma un mezzo per contestare in modo mirato e tecnico gli errori (di diritto o di fatto) che si ritiene siano stati commessi dal giudice precedente. Un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Per gli avvocati e i loro assistiti, questo rappresenta un monito a redigere atti di impugnazione che siano veri e propri dialoghi critici con la sentenza impugnata, pena la chiusura immediata del processo.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si limita a ripetere argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. In sostanza, quando i motivi sono generici e non specifici.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici’?
Significa che le argomentazioni presentate sono solo apparenti e non assolvono alla funzione di critica puntuale della sentenza. Non individuano con precisione gli errori del giudice precedente e si limitano a riproporre la stessa tesi difensiva, senza confrontarsi con le motivazioni della decisione che si contesta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la chiusura del procedimento senza che la Corte esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione all’elemento soggettivo del delitto di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pag. 9-10 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.
P.Q.M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente